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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2004, n. 286

Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonchè riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-12-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2010)
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Testo in vigore dal:  27-10-2007
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Art. 6

Comitato di indirizzo
1.
((Il comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, in possesso di requisiti di qualificazione scientifica e conoscenza riconosciuta dei sistemi di istruzione e valutazione in Italia e all'estero.
Almeno uno dei membri deve provenire dal mondo della scuola.))
I componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione dei curricula. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche.
2. Il Comitato di indirizzo, su proposta del Presidente:
a) approva, nel rispetto delle direttive del Ministro e delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 3, il programma annuale delle attività dell'Istituto, fissando altresì linee prioritarie e criteri metodologici, modulabili anche nel tempo, per lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) esamina i risultati delle verifiche periodiche e sistematiche svolte dall'area tecnica di cui all'articolo 9, comma 2, nonché le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
c) determina gli indirizzi della gestione;
d) delibera il bilancio di previsione e le relative eventuali variazioni, ed il conto consuntivo;
e) delibera l'affidamento dell'incarico di direttore generale dell'Istituto ed il relativo trattamento economico;
f) valuta i risultati dell'attività del direttore generale e la conformità della stessa rispetto agli indirizzi, adottando le relative determinazioni;
g) delibera i regolamenti dell'Istituto;
h) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dai regolamenti dell'Istituto.
3. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Comitato stabilisce le modalità operative del controllo strategico e, in base a tale controllo, individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi e delibera i necessari interventi correttivi.
4. Il Comitato di indirizzo dura in carica tre anni e può essere confermato per un altro triennio. In caso di dimissione o comunque di cessazione dalla carica di uno dei componenti del Comitato, il componente subentrante resta in carica fino alla scadenza della durata in carica del predetto organo.