DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2004, n. 286

Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-12-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2010)
Testo in vigore dal: 27-10-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6
                        Comitato di indirizzo

  1.  ((Il  comitato di indirizzo e' composto dal Presidente e da due
membri,  nel rispetto del principio di pari opportunita', in possesso
di  requisiti di qualificazione scientifica e conoscenza riconosciuta
dei  sistemi  di  istruzione  e  valutazione  in Italia e all'estero.
Almeno  uno  dei  membri  deve  provenire dal mondo della scuola.)) I
componenti  del  Comitato  sono  scelti  dal Ministro tra esperti nei
settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di
candidati  effettuata  da  un'apposita  commissione, previo avviso da
pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione dei
curricula.  La  commissione  esaminatrice,  nominata dal Ministro, e'
composta   da   tre  membri  compreso  il  Presidente,  dotati  delle
necessarie competenze amministrative e scientifiche.
  2. Il Comitato di indirizzo, su proposta del Presidente:
    a)  approva,  nel  rispetto  delle direttive del Ministro e delle
linee  guida  di  cui  all'articolo  2, comma 3, il programma annuale
delle  attivita' dell'Istituto, fissando altresi' linee prioritarie e
criteri  metodologici, modulabili anche nel tempo, per lo svolgimento
delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
    b)  esamina i risultati delle verifiche periodiche e sistematiche
svolte  dall'area  tecnica di cui all'articolo 9, comma 2, nonche' le
relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
    c) determina gli indirizzi della gestione;
    d)  delibera  il  bilancio  di previsione e le relative eventuali
variazioni, ed il conto consuntivo;
    e)  delibera  l'affidamento  dell'incarico  di direttore generale
dell'Istituto ed il relativo trattamento economico;
    f)  valuta i risultati dell'attivita' del direttore generale e la
conformita'  della  stessa  rispetto  agli  indirizzi,  adottando  le
relative determinazioni;
    g) delibera i regolamenti dell'Istituto;
    h)  delibera  in  ordine  ad ogni altra materia attribuitagli dai
regolamenti dell'Istituto.
  3.  Ai  fini  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  d),  e
dell'articolo  6  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il
Comitato  stabilisce  le modalita' operative del controllo strategico
e,  in  base  a  tale  controllo,  individua  le cause dell'eventuale
mancata  rispondenza  dei  risultati  agli  obiettivi  e  delibera  i
necessari interventi correttivi.
  4.  Il  Comitato di indirizzo dura in carica tre anni e puo' essere
confermato per un altro triennio. In caso di dimissione o comunque di
cessazione  dalla  carica  di  uno  dei  componenti  del Comitato, il
componente  subentrante  resta  in  carica  fino  alla scadenza della
durata in carica del predetto organo.