DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2004, n. 286

Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-12-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2010)
Testo in vigore dal: 16-2-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.
         Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2009, N. 213)).
  2.  Gli  esiti  delle  attivita'  svolte  ai sensi del comma 1 sono
oggetto  di  apposite relazioni al Ministro, che ne da' comunicazione
alla   Conferenza   unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281. Le relazioni riferiscono sui
risultati   e   possono   segnalare   indicatori  ritenuti  utili  al
miglioramento  della  qualita' complessiva del Sistema. Relativamente
al  sistema  della  formazione  professionale  tali  indicatori  sono
definiti  previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  e  sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli esiti di verifica il
Ministero,  nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei
dati personali, assicura idonee forme di pubblicita' e conoscenza.
  3.  Il  Ministro  relaziona  al  Parlamento, con cadenza triennale,
sugli esiti della valutazione.
  4. L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto sull'attivita' svolta.