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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2004, n. 286

Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonchè riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-12-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2010)
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Testo in vigore dal:  16-2-2010
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Art. 3

Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2009, N. 213))
.
2. Gli esiti delle attività svolte ai sensi del comma 1 sono oggetto di apposite relazioni al Ministro, che ne dà comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le relazioni riferiscono sui risultati e possono segnalare indicatori ritenuti utili al miglioramento della qualità complessiva del Sistema. Relativamente al sistema della formazione professionale tali indicatori sono definiti previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli esiti di verifica il Ministero, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, assicura idonee forme di pubblicità e conoscenza.
3. Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza triennale, sugli esiti della valutazione.
4. L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto sull'attività svolta.