DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2004, n. 154

Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/7/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2012)
Testo in vigore dal: 2-2-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
             Statistiche della pesca e dell'acquacoltura 
 
  1. Il Ministero delle politiche  agricole  e  forestali,  Direzione
generale per  la  pesca  e  l'acquacoltura,  nell'ambito  dei  propri
compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato,  sentiti  l'istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT) e gli organismi nazionali e regionali competenti  in  materia
di statistiche della pesca e  dell'acquacoltura,  facenti  parte  del
sistema statistico  nazionale  (SISTAN),  predispone,  tenendo  conto
delle esigenze informative  istituzionali  comunitarie,  nazionali  e
regionali, i programmi di produzione dei dati statistici  riguardanti
il settore della pesca e dell'acquacoltura e le relative procedure di
rilevazione, e ne cura la divulgazione, assicurando in particolare la
fruizione delle informazioni acquisite a regioni e province autonome. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4)). ((6)) 
  2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4)). ((6)) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha disposto (con l'art. 27, comma 2)
che "Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni
del presente decreto".