stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 179

Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-7-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/2026)
nascondi
Testo in vigore dal:  14-6-2026
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;
Vista la legge 12 ottobre 1982, n. 753, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 25 luglio 2003, recante approvazione dei metodi ufficiali di analisi da applicarsi per la valutazione delle caratteristiche di composizione del miele, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 15 gennaio 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, della salute e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Per «miele» si intende la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.
2. Principali varietà di miele sono:
a) secondo l'origine:
1) miele di fiori o miele di nettare: miele ottenuto dal nettare di piante;
2) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle sostanze secrete da insetti succhiatori (Hemiptera), che si trovano su parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante;
b) secondo il metodo di produzione o di estrazione:
1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli, successivamente opercolati, di favi da esse appena costruiti o costruiti a partire da sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d'api, non contenenti covata e venduto in favi anche interi;
2) miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele: miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo;
3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;
4) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;
5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato a un massimo di 45 °C;
6)
((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2025, N. 207))
.
((4))
3. Il miele per uso industriale è il miele che è adatto all'uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati e che può:
a) avere un gusto o un odore anomali;
b) avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente;
c) essere stato surriscaldato;
c-bis) essere stato ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini. (4)

-----------
AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 207 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 14 giugno 2026".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno 2026, in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte".