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DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 170

Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-7-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2016)
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Testo in vigore dal:  22-2-2017
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Art. 3

Efficacia della garanzia finanziaria
1. L'attribuzione dei diritti previsti dal presente decreto legislativo al beneficiario della garanzia e la loro opponibilità ai terzi non richiedono requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'articolo 2, anche se previsti da vigenti disposizioni di legge.
1-bis. Nel caso di pegno o di cessione del credito la garanzia che rispetti i requisiti di cui all'articolo 2 è efficace fra le parti del contratto di garanzia finanziaria.
((Salvo quanto previsto dal comma seguente, ai fini dell'opponibilità ai terzi e al debitore ceduto o debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione al debitore o di accettazione da parte del debitore previsti dal codice civile.))
(2)
((
1-ter. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidità, la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti dei terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1 lettera q), e 2, comma 1, lettera b), e in deroga agli articoli 1265, 2800 e 2914 n. 2), del codice civile. In deroga agli articoli 1248 e 2805 del codice civile, il debitore ceduto o il debitore del credito dato in pegno non possono opporre in compensazione alla Banca d'Italia eventuali crediti vantati nei confronti del soggetto rispettivamente cedente o datore di pegno, indipendentemente dal fatto che tali crediti siano sorti, acquisiti o divenuti esigibili prima della prestazione della garanzia a favore della Banca d'Italia o dopo la stessa. Agli altri effetti di legge, ai fini dell'opponibilità della garanzia al debitore ceduto o al debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione o di accettazione previsti dal codice civile.
1-quater. Quando le garanzie indicate nel comma 1-ter sono costituite da crediti ipotecari, non è richiesta l'annotazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle operazioni della Banca d'Italia indicate al comma 1-ter si applica l'articolo 67, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".