DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 102

Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 20-5-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8.
                     Disposizioni previdenziali
  1.   Alle  imprese  agricole  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo   5,   comma   1,   iscritte   nella  relativa  gestione
previdenziale,   e'  concesso,  a  domanda,  l'esonero  parziale  del
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i
lavoratori  dipendenti,  in  scadenza nei dodici mesi successivi alla
data  in  cui  si  e'  verificato  l'evento. Il Ministro del lavoro e
((della   previdenza   sociale))   ,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  e'  autorizzato a determinare, con
proprio  decreto,  la percentuale dell'esonero fino ad un massimo del
50 per cento.
  2. La misura dell'esonero e' aumentata del 10 per cento nel secondo
anno  e  per  gli  anni  successivi,  qualora  le  condizioni  di cui
all'articolo 5, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda
per due o piu' anni consecutivi.
  3.  L'esonero e' accordato dall'ente impositore su presentazione di
apposita  domanda  degli interessati, corredata da dichiarazione resa
ai sensi e per gli effetti della legislazione in materia.