DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 102

Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 26-6-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
  Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilita' del FSN 
 
  1. Al fine di attivare gli interventi di  cui  all'articolo  5,  le
regioni  competenti,  attuata  la  procedura  di  delimitazione   del
territorio  colpito  e  di  accertamento   dei   danni   conseguenti,
deliberano, entro il termine  perentorio  di  sessanta  giorni  dalla
cessazione dell'evento dannoso, la  proposta  di  declaratoria  della
eccezionalita'  dell'evento  stesso,  nonche',  tenendo  conto  della
natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da
concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta
di spesa. Il suddetto  termine  e'  prorogato  di  trenta  giorni  in
presenza di eccezionali e motivate difficolta' accertate dalla giunta
regionale. (9)((12)) 
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ,
previo accertamento degli effetti degli eventi  calamitosi,  dichiara
entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  delle  regioni  interessate,
l'esistenza del carattere di eccezionalita' delle calamita' naturali,
individuando i territori danneggiati  e  le  provvidenze  sulla  base
della richiesta. 
  3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali  ,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  tenuto  conto
dei  fabbisogni  di  spesa,  dispone  trimestralmente,  con   proprio
decreto, il piano di riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e  da
trasferire alle regioni. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 26  MARZO  2018,
N. 32. 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
127) che "la regione Puglia, anche in  deroga  ai  termini  stabiliti
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n.  102  del  2004,
puo' deliberare la proposta di declaratoria di  eccezionalita'  degli
eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il Decreto 6 marzo 2020, (in G.U. 11/06/2020, n. 147), ha  disposto
(con  l'art.  9,  comma  3)  che  "La  Regione  Puglia  procede  alla
delimitazione dell'area interessata, alla quantificazione  dei  danni
subiti  dalle  imprese  agricole  interessate  dalla  diffusione  del
batterio nei termini indicati dall'art. 1, comma 523, della legge  n.
160 del 27 dicembre 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'art.
6, comma 1 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  102  recante
«Interventi finanziari a sostegno delle  imprese  agricole,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38».".