DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 102

Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 28-4-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 15 
            Dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32)). 
  2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3,  lettera  a),
e' iscritto apposito  stanziamento  sullo  stato  di  previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo
denominato "Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi  assicurativi".
Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b)  e  c),
e' iscritto apposito  stanziamento  sullo  stato  di  previsione  del
((Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali)),  allo
scopo  denominato   "Fondo   di   solidarieta'   nazionale-interventi
indennizzatori". 
  3.  Per  la  dotazione  finanziaria  del  Fondo   di   solidarieta'
nazionale-incentivi assicurativi destinato  agli  interventi  di  cui
all'articolo  1,  comma  3,  lettera  a),  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,  n.
468, e successive modificazioni. Per  la  dotazione  finanziaria  del
Fondo  di  solidarieta'  nazionale   -   interventi   indennizzatori,
destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere  b)
e c), si provvede a valere sulle  risorse  del  Fondo  di  protezione
civile, come determinato ai sensi dell'articolo il, comma 3,  lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni,
nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria.