DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 149 
              Interventi non soggetti ad autorizzazione 
 
  1. Fatta salva l'applicazione  dell'articolo  143,  ((  comma  4)),
lettera a) , non e' comunque  richiesta  l'autorizzazione  prescritta
dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159: 
    a) per gli interventi di manutenzione  ordinaria,  straordinaria,
di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino
lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; 
    b)  per  gli  interventi  inerenti   l'esercizio   dell'attivita'
agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente  dello
stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre  opere  civili,  e
sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto
idrogeologico del territorio; 
    c) per il taglio colturale, la forestazione,  la  riforestazione,
le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei
boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma  1,  lettera
g), purche'  previsti  ed  autorizzati  in  base  alla  normativa  in
materia.