DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 135
                (( (Pianificazione paesaggistica) ))

  ((  1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia
adeguatamente  conosciuto,  salvaguardato,  pianificato  e gestito in
ragione  dei  differenti  valori espressi dai diversi contesti che lo
costituiscono.  A  tale  fine  le  regioni  sottopongono  a specifica
normativa  d'uso  il  territorio mediante piani paesaggistici, ovvero
piani   urbanistico-territoriali  con  specifica  considerazione  dei
valori   paesaggistici,   entrambi   di  seguito  denominati:  "piani
paesaggistici".   L'elaborazione   dei  piani  paesaggistici  avviene
congiuntamente   tra  Ministero  e  regioni,  limitatamente  ai  beni
paesaggistici  di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nelle forme previste dal medesimo articolo 143.
  2.   I   piani   paesaggistici,   con   riferimento  al  territorio
considerato,  ne  riconoscono  gli  aspetti  e i caratteri peculiari,
nonche' le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi
ambiti.
  3.   In   riferimento  a  ciascun  ambito,  i  piani  predispongono
specifiche  normative d'uso, per le finalita' indicate negli articoli
131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualita'.
  4.  Per  ciascun  ambito i piani paesaggistici definiscono apposite
prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
    a)   alla   conservazione  degli  elementi  costitutivi  e  delle
morfologie  dei  beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto
anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali
costruttivi,   nonche'   delle  esigenze  di  ripristino  dei  valori
paesaggistici;
    b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
    c)  alla  salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli
altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo
del territorio;
    d)  alla  individuazione  delle  linee di sviluppo urbanistico ed
edilizio,  in funzione della loro compatibilita' con i diversi valori
paesaggistici  riconosciuti  e  tutelati,  con particolare attenzione
alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista
del patrimonio mondiale dell'UNESCO. ))