DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 117 
                       Servizi per il pubblico 
 
  1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati  all'articolo
101 possono essere istituiti servizi di  assistenza  culturale  e  di
ospitalita' per il pubblico. 
  2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1: 
    a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi  e
i  sussidi  catalografici,  audiovisivi  e  informatici,  ogni  altro
materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali; 
    b) i servizi riguardanti  beni  librari  e  archivistici  per  la
fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario; 
    c)  la  gestione  di  raccolte  discografiche,  di  diapoteche  e
biblioteche museali; 
    d) la gestione dei punti vendita  e  l'utilizzazione  commerciale
delle riproduzioni dei beni; 
    e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di  assistenza  e
di intrattenimento per l'infanzia,  i  servizi  di  informazione,  di
guida e assistenza didattica, i centri di incontro; 
    f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; 
    g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonche'
di iniziative promozionali. 
  3. I servizi di cui al comma 1  possono  essere  gestiti  in  forma
integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e  di  biglietteria.
((Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia  ad  oggetto  una
concessione di servizi ai sensi dell'articolo  3,  comma  1,  lettera
vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  l'integrazione
puo' essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo  valore
economico dei servizi considerati.  E'  ammessa  la  stipulazione  di
contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno  o  piu'  servizi
tra quelli di cui al comma 1 e uno o piu' tra i servizi  di  pulizia,
di vigilanza e di biglietteria)). 
  4. La gestione dei servizi medesimi e' attuata nelle forme previste
dall'articolo 115. 
  5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati  e  ripartiti
ai sensi dell'articolo 110. 
                                                                 (13) 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 7, comma 5)
che "Al fine di assicurare la continuita' nell'erogazione dei servizi
di assistenza culturale e di ospitalita' per  il  pubblico  istituiti
presso gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi  dell'articolo
117 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e  di
consentire il completamento della relativa  attivita'  istruttoria  e
progettuale  avviata  dal  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
culturali, i rapporti comunque in atto relativi ai  medesimi  servizi
restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti,
fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi  entro  il  30  giugno
2010".