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DECRETO LEGISLATIVO 10 novembre 2003, n. 386

Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/2/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2018)
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Testo in vigore dal:  13-2-2004

Art. 16

(Sanzioni)
1. Chiunque produce, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione materiale forestale di propagazione senza la licenza prescritta dall'articolo 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 1000 a euro 6000.
2. Chiunque omette di tenere il registro di cui all'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3000.
3. Chiunque tiene irregolarmente il registro di cui all'articolo 5, od omette la comunicazione alle competenti autorità territoriali della consistenza del materiale di propagazione presente nelle proprie unità produttive, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 200 a euro 1200.
4. Chiunque acquista, distribuisce, commercia, trasporta materiali di moltiplicazione non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l'identità clonale come prescritto dagli articoli 6 e 8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di 100 euro, per ogni kg o frazione di kg di sementi, e per ogni centinaia o frazione di centinaia di piantine, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, trasportate per la vendita, vendute o altrimenti commercializzate.
5. Nel caso di rimozione di materiale forestale di moltiplicazione vegetativa, appartenente ai cloni iscritti nel Registro nazionale, senza l'autorizzazione delle autorità territoriali prevista all'articolo 10, si applica ai trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di 100 euro, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piantine, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante rimosse.
6. Il personale addetto alle funzioni di controllo, che accerta l'infrazione, può procedere al sequestro ed alla distruzione, a carico della ditta incriminata, del materiale forestale di moltiplicazione. A carico del trasgressore vanno poste anche le eventuali spese di analisi effettuate dagli istituti incaricati.
7. Nel caso di mancanza di licenza o del registro o del certificato, di cui ai commi 1, 2, e 4, l'organo competente, nel pronunciare il provvedimento definitivo di accertamento delle infrazioni, dispone che il provvedimento venga comunicato all'organismo ufficiale competente e tramite questo, al Ministero, il quale provvede a pubblicare su sito internet l'elenco di tali provvedimenti e dei trasgressori, e a renderlo disponibile a chi ne fa richiesta.
8. Nel caso di reiterazione delle violazioni indicate ai commi 2, 3 e 4, l'organismo ufficiale può disporre la sospensione della licenza per un periodo compreso tra 2 e 5 anni.
9. Chiunque produce, detiene, commercializza o distribuisce, oltre il periodo di transizione di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, materiale di propagazione delle specie indicate nell'allegato I, non conforme ai requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo, è soggetto alla sospensione della licenza di cui all'articolo 3 per un periodo di 5 anni.
10. Per le violazioni amministrative contenute nel presente decreto legislativo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla sezione I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 16.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale». Per completezza d'informazione, si riporta il testo deli articoli 1 e 13 contenuti rispettivamente nelle sezioni I e II:
«Art. 1 (Principio di legalita). - Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.».
«Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.
È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.».