DECRETO LEGISLATIVO 10 novembre 2003, n. 386

Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/2/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2018)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-5-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14 
                    (( (Commissione tecnica). )) 
 
  ((1.  Con  decreto  del  Ministero  delle  politiche   agricole   e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
la Commissione tecnica  che  sostituisce  la  commissione  tecnico  -
consultiva di cui all'articolo 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269. 
  2. La Commissione tecnica di cui  al  comma  1  e'  coordinata  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  3. La Commissione tecnica di cui al comma 1  supporta  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali  nello  svolgimento
delle funzioni di  indirizzo  e  raccordo  generale  tra  i  soggetti
istituzionali competenti,  garantendo  altresi'  lo  svolgimento  dei
compiti previsti dal presente  decreto.  La  Commissione  tecnica  in
particolare verifica e, se del caso, aggiorna: 
    a) i modelli di registro di carico e scarico di cui  all'articolo
5, comma 2; 
    b) le modalita'  di  raccolta  dei  dati  sulla  consistenza  del
materiale vivaistico, di cui all'articolo 5, comma 4; 
    c) i codici delle regioni di provenienza, di cui all'articolo  8,
comma 12; 
    d)  i  criteri  per  l'individuazione   e   la   rappresentazione
cartografica delle regioni di provenienza, di  cui  all'articolo  10,
comma 4; 
    e)  i   criteri,   cui   devono   rispondere   i   materiali   di
moltiplicazione importati  a  garanzia  dell'equivalenza  qualitativa
rispetto  ai  materiali  prodotti   nell'Unione   europea,   di   cui
all'articolo 13, comma 3; 
    f) il peso minimo dei campioni di  sementi  da  prelevare  per  i
controlli doganali di cui all'articolo 13, comma 8; 
    g) il modello per i controlli di cui all'articolo 15, comma 1. 
  4. I documenti di cui al comma 3 sono  adottati,  con  uno  o  piu'
decreti,  dal  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali. 
  5. La commissione di cui al comma 1 e' costituita da  nove  membri,
come di seguito specificato: 
    a) un rappresentante del mondo scientifico universitario  esperto
in vivaistica forestale designato di concerto tra il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali e la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; 
    b) tre rappresentanti delle regioni e  delle  province  autonome,
esperti del settore, designati  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; 
    c) un rappresentante del Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali e due rappresentanti del CREA Centro foresta e legno; 
    d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare; 
    e) un  rappresentante  dei  produttori  privati,  nominato  dalle
associazioni di categoria del settore vivaistico-sementiero forestale
maggiormente rappresentative a livello nazionale. 
  6. I componenti della Commissione tecnica durano in carica tre anni
e possono essere riconfermati. Le  funzioni  di  coordinamento  e  di
segreteria senza diritto di voto, sono svolte da un dirigente o da un
funzionario della competente struttura del Ministero. I membri  della
Commissione eleggono al proprio interno il Presidente  e  definiscono
un regolamento di funzionamento. 
  7. Ai componenti della Commissione tecnica non  spettano  compensi,
gettoni  di  presenza,  indennita',  emolumenti  ne'  rimborsi  spese
comunque denominati. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del
presente articolo con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.))