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DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 2003, n. 379

Disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3-2-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/2004)
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Testo in vigore dal:  3-2-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 2;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Garanzia dell'adeguatezza della capacità produttiva
1. Il sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, disciplinato dal presente decreto, assicura il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacità produttiva, al fine di garantire la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di riserva.
2. Il sistema di remunerazione di cui al comma 1 è basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i consumatori ed è regolato dai seguenti principi:
a) la remunerazione è applicata alle unità di produzione di nuova realizzazione, nonché al mantenimento, in esercizio efficiente, della capacità esistente;
b) la remunerazione è commisurata agli obiettivi di capacità produttiva del sistema elettrico indicati dal Gestore della rete di trasmissione nazionale;
c) la remunerazione può essere applicata anche ai consumatori di energia elettrica dotati di caratteristiche tecniche idonee a fornire il servizio di riserva, che non beneficiano di altre agevolazioni;
d) la remunerazione è subordinata al rilascio di apposita garanzia prestata dai soggetti beneficiari.
3. Il sistema di remunerazione di cui al comma 1 è attuato con modalità previamente determinate e rese note.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di inziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- La legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, reca «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilita».
- Il testo dell'art. 1 è il seguente:
«Art. 1. (Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche). - 1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, fino al 30 giugno 2005 e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., può essere autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60.
2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1 rispettano i valori limite di emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dell'allegato 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990.
3. Per le finalità e con le procedure di cui al comma 1, fino al 30 giugno 2005, può essere determinato il limite relativo alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente agli scarichi derivanti dall'esercizio delle centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di cui al comma 1. Le disposizioni del presente comma non si applicano alla laguna di Venezia.».
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75), reca «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
Nota all'art. 5.
- La delibera CIP (Comitato Interministeriale Prezzi) 29 aprile 1992, n. 6, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1992, n. 109.