DECRETO LEGISLATIVO 16 ottobre 2003, n. 288

Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-11-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 11-11-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14. 
                 Procedimento per il riconoscimento 
 
  ((1. La domanda di riconoscimento  e'  presentata  dalla  struttura
interessata alla regione competente per territorio,  unitamente  alla
documentazione  comprovante  la  titolarita'  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 13, individuata con decreto del Ministro  della  salute,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano.  La  regione
inoltra la domanda,  nella  quale  devono  essere  indicate  la  sede
effettiva di attivita' della struttura e la disciplina per  la  quale
si  richiede  il   riconoscimento,   al   Ministero   della   salute,
evidenziando  la  coerenza  del   riconoscimento   con   la   propria
programmazione sanitaria. 
  2. Il Ministro della salute nomina una commissione  di  valutazione
formata  da  almeno  due  esperti  nella  disciplina  oggetto   della
richiesta  di  riconoscimento,  che  svolgono  l'incarico  a   titolo
gratuito. Entro trenta giorni dalla nomina, la commissione esprime il
proprio parere  motivato  sulla  sussistenza  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 13, comma  3,  sulla  completezza  della  documentazione
allegata alla domanda  e  su  quella  eventualmente  acquisita  dalla
struttura interessata. La commissione  puo'  procedere  ai  necessari
sopralluoghi e valutare gli elementi  cosi'  acquisiti.  Entro  dieci
giorni dal ricevimento del parere, il Ministro della salute trasmette
gli atti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  che  deve
esprimersi  sulla  domanda  di  riconoscimento  entro  quarantacinque
giorni dal ricevimento.)) 
  3. Il riconoscimento e' disposto con  decreto  del  Ministro  dalla
salute,  ((previa  intesa))   con   il   Presidente   della   Regione
interessata. L'eventuale decisione difforme  dai  pareri  di  cui  al
comma 2 deve essere motivata.