DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
               (Regimi particolari di autorizzazione) 
 
  1.  Sono  autorizzati   allo   svolgimento   delle   attivita'   di
intermediazione: 
    a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali  e
paritari,a  condizione   che   rendano   pubblici   e   gratuitamente
accessibili sui relativi siti istituzionali i  curricula  dei  propri
studenti all'ultimo anno di  corso  e  fino  ad  almeno  dodici  mesi
successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; 
    b)  le  universita',  pubbliche   e   private,   e   i   consorzi
universitari, a  condizione  che  rendano  pubblici  e  gratuitamente
accessibili sui relativi siti istituzionali i  curricula  dei  propri
studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici  mesi
successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; 
    c) i comuni, singoli o associati  nelle  forme  delle  unioni  di
comuni e delle comunita' montane, e le camere di commercio; 
    d)  le  associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale  anche  per
il tramite  delle  associazioni  territoriali  e  delle  societa'  di
servizi controllate; 
    e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza  fini
di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro,  l'assistenza  e
la promozione delle attivita'  imprenditoriali,  la  progettazione  e
l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la  tutela  della
disabilita'; 
    f) i gestori di  siti  internet  a  condizione  che  svolgano  la
predetta attivita' senza finalita' di lucro e  che  rendano  pubblici
sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante; 
    f-bis) l'Ente nazionale di  previdenza  e  di  assistenza  per  i
lavoratori dello  spettacolo  e  dello  sport  professionistico,  con
esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai
sensi della normativa vigente. 
  2. L'ordine nazionale  dei  consulenti  del  lavoro  puo'  chiedere
l'iscrizione  all'albo  di  cui  all'articolo  4  di   una   apposita
fondazione o di  altro  soggetto  giuridico  dotato  di  personalita'
giuridica  costituito  nell'ambito  del   consiglio   nazionale   dei
consulenti del lavoro per  lo  svolgimento  a  livello  nazionale  di
attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto
dei requisiti di  cui  alle  lettere  c),  d),  e),  f),  g)  di  cui
all'articolo 5, comma 1. 
  3. Ferme restando le  normative  regionali  vigenti  per  specifici
regimi di autorizzazione su  base  regionale,  l'autorizzazione  allo
svolgimento della attivita' di intermediazione per i soggetti di  cui
ai commi che precedono  e'  subordinata  alla  interconnessione  alla
borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del  portale  clic
lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro  e
delle politiche  sociali  di  ogni  informazione  utile  relativa  al
monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del
mercato del lavoro. 
  4. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali   definisce   con   proprio   decreto   le    modalita'    di
interconnessione dei soggetti di cui  al  comma  3  al  portale  clic
lavoro che  costituisce  la  borsa  continua  nazionale  del  lavoro,
nonche' le modalita' della loro iscrizione in  una  apposita  sezione
dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei
dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro  12000,
nonche' la cancellazione dall'albo di cui all'articolo  4,  comma  1,
con conseguente divieto di proseguire l'attivita' di intermediazione. 
  5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di cui
all'articolo 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
svolgono l'attivita' di intermediazione senza nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica. 
  ((5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera c),  dei  soggetti  autorizzati  secondo  il  regime
particolare di cui al comma 1, lettere c),  d),  e),  f),  e  f-bis),
nonche' al comma 2 del presente  articolo,  comporta  automaticamente
l'iscrizione degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle  lettere
d) ed e) dell'articolo 4, comma 1)).