DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni  di  cui  al  presente
decreto legislativo si intende per: 
  a) "contratto di somministrazione di lavoro": il  contratto  avente
ad  oggetto  la  fornitura  professionale  di  manodopera,  a   tempo
indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20; 
  a-bis) "missione": il periodo durante il quale, nell'ambito  di  un
contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendente  da
un'agenzia di  somministrazione  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettere a) e b), e' messo a disposizione di un  utilizzatore  di  cui
all'articolo 20, comma 1, e opera sotto il controllo e  la  direzione
dello stesso; 
    a-ter)  "condizioni  di  base  di  lavoro  e  d'occupazione":  il
trattamento  economico,  normativo  e   occupazionale   previsto   da
disposizioni  legislative,   regolamentari   e   amministrative,   da
contratti collettivi o da altre disposizioni  vincolanti  di  portata
generale in vigore presso un utilizzatore  di  cui  all'articolo  20,
comma 1, ivi comprese quelle relative: 
      1) all'orario di lavoro, le ore  di  lavoro  straordinario,  le
pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e  i  giorni
festivi; 
      2) alla retribuzione; 
      3) alla protezione delle donne in  stato  di  gravidanza  e  in
periodo di allattamento, nonche' la protezione di bambini e  giovani;
la  parita'  di  trattamento  fra  uomo  e   donna,   nonche'   altre
disposizioni in materia di non discriminazione; 
    b) "intermediazione": l'attivita' di  mediazione  tra  domanda  e
offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo  dei
disabili e dei gruppi di  lavoratori  svantaggiati,  comprensiva  tra
l'altro: della raccolta  dei  curricula  dei  potenziali  lavoratori;
della preselezione e  costituzione  di  relativa  banca  dati;  della
promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di  lavoro;
della effettuazione,  su  richiesta  del  committente,  di  tutte  le
comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute  a  seguito  della
attivita' di intermediazione; dell'orientamento professionale;  della
progettazione  ed  erogazione  di  attivita'  formative   finalizzate
all'inserimento lavorativo; 
    c) "ricerca e selezione del personale": l'attivita' di consulenza
di direzione finalizzata alla risoluzione di una  specifica  esigenza
dell'organizzazione  committente,  attraverso   l'individuazione   di
candidature idonee a ricoprire una o  piu'  posizioni  lavorative  in
seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa,
e   comprensiva    di:    analisi    del    contesto    organizzativo
dell'organizzazione committente; individuazione e  definizione  delle
esigenze della stessa; definizione del profilo  di  competenze  e  di
capacita' della candidatura ideale;  pianificazione  e  realizzazione
del programma di ricerca delle candidature attraverso una  pluralita'
di canali di reclutamento; valutazione delle candidature  individuate
attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa  di
candidature  maggiormente  idonee;  progettazione  ed  erogazione  di
attivita'   formative   finalizzate    all'inserimento    lavorativo;
assistenza nella  fase  di  inserimento  dei  candidati;  verifica  e
valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati; 
    d)  "supporto  alla  ricollocazione  professionale":  l'attivita'
effettuata su specifico  ed  esclusivo  incarico  dell'organizzazione
committente, anche in base ad  accordi  sindacali,  finalizzata  alla
ricollocazione nel  mercato  del  lavoro  di  prestatori  di  lavoro,
singolarmente   o   collettivamente   considerati,   attraverso    la
preparazione, la formazione finalizzata  all'inserimento  lavorativo,
l'accompagnamento  della  persona  e  l'affiancamento  della   stessa
nell'inserimento nella nuova attivita'; 
    e) "autorizzazione": provvedimento mediante  il  quale  lo  Stato
abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati "agenzie
per il lavoro", allo svolgimento delle attivita' di cui alle  lettere
da a) a d); 
    f) "accreditamento": provvedimento mediante il quale  le  regioni
riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogare
i servizi al lavoro negli  ambiti  regionali  di  riferimento,  anche
mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonche'  la  partecipazione
attiva  alla  rete  dei  servizi  per  il  mercato  del  lavoro   con
particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta; 
    g) "borsa  continua  del  lavoro":  sistema  aperto  di  incontro
domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli  indirizzi
comunitari, a  favorire  la  maggior  efficienza  e  trasparenza  del
mercato del lavoro,  all'interno  del  quale  cittadini,  lavoratori,
disoccupati, persone in cerca di un lavoro,  soggetti  autorizzati  o
accreditati e datori di lavoro possono  decidere  di  incontrarsi  in
maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente; 
    h) "enti bilaterali": organismi costituiti a iniziativa di una  o
piu'  associazioni  dei   datori   e   dei   prestatori   di   lavoro
comparativamente piu' rappresentative, quali sedi privilegiate per la
regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione  di  una
occupazione regolare e di qualita';  l'intermediazione  nell'incontro
tra domanda e offerta  di  lavoro;  la  programmazione  di  attivita'
formative e  la  determinazione  di  modalita'  di  attuazione  della
formazione professionale in azienda; la promozione di buone  pratiche
contro la discriminazione e  per  la  inclusione  dei  soggetti  piu'
svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la  formazione  e
l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro
e di regolarita' o congruita' contributiva;  lo  sviluppo  di  azioni
inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita'  o
funzione assegnata loro dalla legge o  dai  contratti  collettivi  di
riferimento; 
    i) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150)); 
    j) "lavoratore": qualsiasi persona che lavora o che e'  in  cerca
di un lavoro; 
    k) "lavoratore svantaggiato": qualsiasi  persona  appartenente  a
una categoria che abbia difficolta' a entrare, senza assistenza,  nel
mercato  del  lavoro  ai  sensi  dell'articolo  2,  lettera  f),  del
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre  2002
relativo alla applicazione degli articoli 87 e  88  del  trattato  CE
agli aiuti di Stato a favore  della  occupazione,  nonche'  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381; 
    l) "divisioni operative":  soggetti  polifunzionali  gestiti  con
strumenti di contabilita' analitica, tali da consentire di  conoscere
tutti i dati  economico-gestionali  specifici  in  relazione  a  ogni
attivita'; 
    m)   "associazioni   di   datori   e   prestatori   di   lavoro":
organizzazioni   datoriali   e   sindacali   comparativamente    piu'
rappresentative.