DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2003, n. 125

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, in materia di funzioni di controllo della sezione regionale della Corte dei conti.

Testo in vigore dal: 19-6-2003
                               Art. 2.
  1.  L'articolo  32  del  decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 1975, n. 902, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  32.  - 1. E' istituita la sezione di controllo della regione
Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste.
  2.  La  sezione  di  cui al comma 1 e' composta da un presidente di
sezione  e da quattro magistrati della Corte dei conti, due dei quali
nominati ai sensi del comma seguente.
  3.  Alla  nomina  di  due  consiglieri,  rientranti nel contingente
previsto  dall'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto
12 luglio  1934,  n.  1214,  provvede  il  Consiglio dei Ministri, su
indicazione  del  Presidente  della  regione,  da  formulare  con  le
modalita' di cui all'articolo 44 dello statuto della regione.
  4.  I  due  posti  di  consigliere  di  cui  al precedente comma 3,
aggiuntivi  rispetto  alla tabella B prevista dalla legge 20 dicembre
1961,  n.  1345,  rendono  indisponibili  un corrispondente numero di
posti  nella  qualifica iniziale della carriera di magistratura della
Corte dei conti.».
          Note all'art. 2:
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          25 novembre 1975, n. 902, e' citato nella nota al titolo.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 7 del regio decreto
          12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle
          leggi  sulla  Corte  dei  conti)  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 1° agosto 1934, n. 179:
              «Art.  7.  Il  Presidente  della Corte, i presidenti di
          sezione,  i  consiglieri  ed  il  Procuratore generale sono
          nominati  per  decreto  reale  su  proposta  del  Capo  del
          Governo,   Primo   Ministro  Segretario  di  Stato,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri.
              I  presidenti  di  sezione  ed  il procuratore generale
          vengono  scelti  fra  i  magistrati  della Corte dei conti,
          appartenenti al grado immediatamente inferiore. Il grado di
          consigliere   e'   conferito,   per  meta'  dei  posti,  ai
          funzionari di grado quinto della Corte stessa.
              Per  i  posti  di  consigliere di spettanza ad estranei
          alla  Corte,  ove la scelta cada su funzionari dello Stato,
          questi  devono  essere gia' di grado 4°, ovvero di grado 5°
          che   abbiano  non  meno  di  tre  anni  di  anzianita'  in
          quest'ultimo grado.
              L'incarico  di  segretario generale viene conferito con
          decreto del presidente della Corte.
              Oltre  i  casi  tassativamente  stabiliti  per  legge o
          regolamento  i  consiglieri  della  Certe dei conti possono
          ricevere  od  accettare  incarichi e missioni estranee alle
          normali   loro   attribuzioni  solo  quando  non  siano  in
          contrasto  con  le norme vigenti ed in seguito ad ordinanza
          presidenziale, sentito il Consiglio di presidenza.
              Previa determinazione del Consiglio dei Ministri per il
          collocamento  fuori  ruolo e fino al limite massimo di due,
          si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto
          dell'art. 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero
          1791.».
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 44 dello statuto di
          autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia:
              «Art.   44.   Il   Presidente  della  giunta  regionale
          interviene  alle  sedute  del  Consiglio  dei  Ministri per
          essere   sentito,   quando   sono  trattate  questioni  che
          riguardano particolarmente la regione.».
              -  La  legge  20 dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione di
          una  quarta  e una quinta sezione speciale per i giudizi su
          ricorsi   in   materia  di  pensioni  di  guerra  ed  altre
          disposizioni  relative  alla  Corte  dei  conti),  e' stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  1 del 2 gennaio
          1962.