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DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 2003, n. 379

Disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3-2-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/2004)
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Testo in vigore dal:  29-7-2004
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Art. 5

Disposizioni transitorie
1. A partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in funzione del sistema di cui all'articolo 1, la remunerazione della disponibilità della capacità produttiva è disciplinata dal presente articolo.
2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce e rende pubblici i giorni dell'anno che risultano critici ai fini della copertura della domanda nazionale, comprensiva del necessario margine di riserva di potenza.
3. La remunerazione per la disponibilità della capacità produttiva è applicata a tutte le unità di produzione ubicate sul territorio nazionale che:
a) risultano dispacciabili secondo le regole per il dispacciamento definite dal Gestore della rete di trasmissione nazionale;
b) si rendono disponibili nei giorni di cui al comma 2.
4. Sono escluse dalla remunerazione di cui al comma 3 le unità di produzione sottoposte al regime giuridico cui alla deliberazione CIP 29 aprile 1992, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, quelle alimentate da fonti eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica ad acqua fluente,
((ma non))
quelle che, nei giorni critici di cui al comma 2, producono sulla base di contratti bilaterali per la quota di capacità impegnata in detti contratti.
5. Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è stabilito il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità, tenendo conto del gettito tariffario destinato, attualmente, alla copertura della riserva, nonché i criteri per il calcolo della disponibilità delle unità di produzione che chiedono di essere ammesse al sistema di remunerazione di cui al presente articolo, ai fini della remunerazione spettante.
6. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, nelle regole per il dispacciamento, i criteri per l'eventuale estensione del meccanismo ai consumatori di energia elettrica dotati di caratteristiche tecniche idonee a fornire il servizio di riserva e che non godono di altre agevolazioni, nonché le modalità per la comunicazione preventiva della disponibilità delle unità di produzione che chiedono di essere ammesse al sistema di remunerazione di cui al comma 1.
7. Gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono assoggettati alla disciplina degli articoli 3 e 4 concernenti le verifiche e le sanzioni.