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DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 2003, n. 344

Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2026)
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Testo in vigore dal:  1-1-2027
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Art. 4

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, commi 3 e 4, e 3, commi 1 e 3, hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio a decorrere da tale data; tuttavia:
a)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
;
b)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
;
c)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
;
d)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
;
e)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
;
f)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
;
g)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
;
h)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
;
i)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
;
l)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
;
m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247.
n)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
;
o)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
;
p)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
;
q) fino a quando, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2003, n. 80, non verrà attuata l'inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito, degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, gli utili percepiti dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 22,26 per cento del loro ammontare; sull'ammontare imponibile degli utili, in qualunque forma corrisposti nel primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004, le società e gli enti indicati nel comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto. (2)
q-bis)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
;
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 655) che in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, le modifiche di cui alla lettera q) del comma 1 del presente articolo si applicano agli utili messi in distribuzione dal 1º gennaio 2014.