DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 2003, n. 344

Riforma dell'imposizione sul reddito delle societa', a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
            Disposizioni transitorie ed entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in  vigore  il  1°  gennaio  2004.  Le
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, commi 3 e 4, e 3, commi 1  e
3, hanno effetto  per  i  periodi  di  imposta  che  hanno  inizio  a
decorrere da tale data; tuttavia: 
    a) resta ferma  l'applicazione  dell'articolo  6,  comma  2,  del
decreto legislativo  8  ottobre  1997,  n.  358,  relativamente  alle
operazioni di fusione e scissione deliberate  dalle  assemblee  delle
societa' partecipanti fino al 30 aprile 2004; 
    b) per il primo periodo di imposta che inizia a decorrere dal  1°
gennaio 2004, ai fini dell'applicazione della disciplina di contrasto
della sottocapitalizzazione di cui all'articolo 98 del  citato  testo
unico delle imposte sui redditi, cosi' come modificato  dal  presente
decreto legislativo, il rapporto di  cui  al  comma  1  del  medesimo
articolo e' fissato nella misura di cinque a uno; 
    c)  non  rientrano  nell'esenzione  di  cui  all'articolo  87  ed
all'articolo 58 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
cosi'  come  modificato  dal   presente   decreto   legislativo,   le
plusvalenze relative alle azioni o quote realizzate entro il  secondo
periodo d'imposta successivo a quello in corso al  31  dicembre  2003
fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte  nello  stesso  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente; 
    d) corrispondentemente le  svalutazioni  delle  stesse  azioni  o
quote di cui al periodo precedente, riprese a tassazione nel  periodo
d'imposta in  corso  al  31  dicembre  2003  e  nel  precedente  sono
deducibili  se  realizzate  entro  il   secondo   periodo   d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003; 
    e) le norme di cui al capo VI del  titolo  II  del  citato  testo
unico delle imposte sui redditi, cosi' come modificato  dal  presente
decreto legislativo, si applicano ai periodi di imposta che  iniziano
successivamente   all'ottenimento   dell'autorizzazione   dell'Unione
europea al regime di determinazione dell'imponibile ivi previsto; 
    f) l'eventuale eccedenza delle minusvalenze di  cui  all'articolo
68, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi,  cosi'
come  modificato  dal  presente  decreto  legislativo,   ancora   non
utilizzate alla fine del periodo d'imposta  in  corso  al  2003  puo'
essere portata in deduzione delle  future  plusvalenze  nella  stessa
percentuale di cui al medesimo comma; 
    g) per le partecipazioni, gli strumenti finanziari ed i contratti
di cui all'articolo 87, commi 1 e 3, del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, cosi' come modificato dal presente decreto  legislativo,
gia' posseduti o in essere all'inizio del primo periodo d'imposta cui
si applicano le disposizioni del citato testo unico delle imposte sui
redditi, cosi' come modificato dal presente decreto  legislativo,  il
requisito di cui allo  stesso  articolo  87,  comma  1,  lettera  b),
sussiste se le partecipazioni, gli strumenti finanziari e gli apporti
dei  contratti   risultano   classificati   nella   categoria   delle
immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al secondo periodo
d'imposta precedente a quello cui si applicano per la prima volta  le
disposizioni del citato testo unico; per quelli acquisiti nel periodo
d'imposta anteriore a quello di entrata in vigore delle  disposizioni
del testo unico, come modificate dal presente  decreto,  il  medesimo
requisito sussiste se  ne  e'  effettuata  la  classificazione  nella
medesima  categoria  nel  bilancio  relativo  al   predetto   periodo
d'imposta; 
    h) le disposizioni dell'articolo 109, comma 4, del  citato  testo
unico delle imposte sui redditi, cosi' come modificato  dal  presente
decreto legislativo, si applicano anche agli ammortamenti, alle altre
rettifiche di valore e agli accantonamenti operati: 
      1) in esercizi precedenti a quello di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 per  effetto  dell'abrogato
articolo 2426, secondo comma, del  codice  civile  ed  eliminati  dal
bilancio in applicazione delle disposizioni di tale decreto; 
      2) nell'esercizio in corso al  31  dicembre  2003  che  termina
successivamente alla medesima data; 
    i) in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della  legge
27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 109, comma  7,  del  citato  testo
unico delle imposte sui redditi, cosi' come modificato  dal  presente
decreto legislativo, si applica a decorrere dal periodo d'imposta  in
corso all'8 agosto 2002. Dalla predetta data  e  fino  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono   fatti   salvi   i
comportamenti tenuti sulla base delle disposizioni  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  vigenti  fino  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto; 
    l) per il periodo d'imposta in corso  alla  data  di  entrata  in
vigore delle disposizioni del testo unico delle imposte sui  redditi,
come modificate dal  presente  decreto,  l'acconto  dell'imposta  sul
reddito delle  societa'  dovuto  dall'ente  o  societa'  controllante
secondo le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo II  del
titolo II, del citato testo unico delle imposte  sui  redditi,  cosi'
come modificato  dal  presente  decreto  legislativo,  e'  effettuato
assumendo come imposta del periodo precedente quella  indicata  nella
dichiarazione dei redditi presentata  per  il  periodo  stesso  dalle
societa' singolarmente considerate; 
      m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247. 
    n) per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, ai soli
fini dell'imposta sul reddito delle societa', la misura  dell'acconto
e' aumentata dal 99 al 102,5 per cento; 
    o) il limitato concorso alla formazione  del  reddito  imponibile
dell'associato delle remunerazioni dei contratti di cui  all'articolo
109, comma 9, lettera b), del citato testo unico  delle  imposte  sui
redditi, cosi' come modificato dal presente  decreto  legislativo,  e
l'applicabilita' delle ritenute previste dall'articolo 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  non  si
applica alle remunerazioni dedotte nella determinazione  del  reddito
imponibile dell'associante in base alle norme del citato testo  unico
delle imposte sui redditi prima delle modifiche recate  dal  presente
decreto per le quali rimane il previgente regime fiscale; 
    p) per le svalutazioni delle  azioni  o  quote  operate  fino  al
periodo  di  imposta  antecedente  a  quello  cui  si  applicano   le
disposizioni  dell'articolo  1   continuano   ad   applicarsi   anche
successivamente  i  criteri  di   deduzione   pro   quota   stabiliti
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24  settembre
2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre  2002,  n.  265;  ai
fini  dell'applicazione  delle  lettere  c)  e  d),  le   stesse   si
considerano integralmente dedotte nel periodo di imposta in corso  al
31 dicembre 2003; 
    q) fino a quando, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera  a),
della legge 7 aprile 2003, n. 80, non  verra'  attuata  l'inclusione,
tra i soggetti passivi  dell'imposta  sul  reddito,  degli  enti  non
commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c),  del  citato
testo unico delle imposte sui  redditi,  cosi'  come  modificato  dal
presente decreto legislativo, gli utili percepiti ((...)) dagli  enti
stessi non concorrono alla  formazione  del  reddito  imponibile,  in
quanto esclusi,  nella  misura  del  ((22,26  per  cento))  del  loro
ammontare; sull'ammontare imponibile degli utili, in qualunque  forma
corrisposti nel primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1°
gennaio  2004,  le  societa'  e  gli  enti  indicati  nel   comma   1
dell'articolo 23 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600 operano, con obbligo di rivalsa, una  ritenuta
del 12,50 per cento a titolo di acconto. ((2)) 
    q-bis) alla cessione delle partecipazioni ricevute a seguito  del
conferimento effettuato  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  3,  del
decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, abrogato dall'articolo 3,
comma 2, del  decreto  legislativo  12  dicembre  2003,  n.  344,  si
applicano le disposizioni dell'articolo 175, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (1) 
  2. Con la legge finanziaria si provvede al rimborso integrale  agli
enti  locali  delle   minori   entrate   derivanti   dall'abrogazione
dell'articolo 14, comma 1-bis, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato. 
 
    Dato a Roma, addi' 12 dicembre 2003 
 
                               CIAMPI 
 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                                   Tremonti, Ministro dell'economia e 
                              delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247  ha  disposto  (con  l'art.  18,
comma 6) che le disposizioni del presente articolo, comma 1,  lettera
q-bis), hanno effetto  per  i  periodi  di  imposta  che  iniziano  a
decorrere dal 1° gennaio 2004. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
655) che in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della  legge  27
luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia  temporale  delle  norme
tributarie, le modifiche di cui alla  lettera  q)  del  comma  1  del
presente articolo si applicano agli utili messi in distribuzione  dal
1º gennaio 2014.