DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 17-3-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 74 
           Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro 
 
  1. Con specifico riguardo alle attivita' agricole non integrano  in
ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni
svolte da parenti e affini sino al ((sesto grado)) in modo  meramente
occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di  aiuto,  mutuo
aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le
spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.