DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 17-3-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 29 
                               Appalto 
 
  1. Ai fini della applicazione delle norme  contenute  nel  presente
titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato  ai  sensi
dell'articolo  1655   del   codice   civile,   si   distingue   dalla
somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi  necessari
da parte dell'appaltatore, che puo'  anche  risultare,  in  relazione
alle  esigenze  dell'opera  o  del  servizio  dedotti  in  contratto,
dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche'  per  la  assunzione,  da
parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. 
  2. ((...)) In caso di appalto di opere o di servizi, il committente
imprenditore  o  datore  di  lavoro  e'  obbligato  in   solido   con
l'appaltatore, nonche' con ciascuno  degli  eventuali  subappaltatori
entro  il  limite  di  due  anni  dalla  cessazione  dell'appalto,  a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti  retributivi,  comprese  le
quote  di  trattamento  di  fine  rapporto,  nonche'   i   contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione  al  periodo
di esecuzione del contratto di appalto,  restando  escluso  qualsiasi
obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo  il  responsabile
dell'inadempimento. ((PERIODO SOPPRESSO DAL. D.L. 17 MARZO  2017,  N.
25, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 20 APRILE 2017, N.  49)).
((PERIODO SOPPRESSO DAL. D.L. 17 MARZO 2017, N. 25, CONVERTITO  SENZA
MODIFICAZIONI DALLA L. 20 APRILE 2017,  N.  49)).((PERIODO  SOPPRESSO
DAL. D.L. 17 MARZO 2017, N. 25, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI  DALLA
L. 20 APRILE 2017,  N.  49)).  Il  committente  che  ha  eseguito  il
pagamento e' tenuto, ove previsto,  ad  assolvere  gli  obblighi  del
sostituto d'imposta ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e  puo'
esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo
le regole generali. (29) 
  3. L'acquisizione  del  personale  gia'  impiegato  nell'appalto  a
seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria  struttura
organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo
nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove  siano
presenti elementi di discontinuita'  che  determinano  una  specifica
identita' di impresa, non costituisce trasferimento  d'azienda  o  di
parte d'azienda. 
  3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato  in  violazione
di quanto disposto  dal  comma  1,  il  lavoratore  interessato  puo'
chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo  414  del
codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che
ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di  un  rapporto  di
lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il
disposto dell'articolo 27, comma 2. 
  3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18  e  19,  le
disposizioni di cui al comma 2 non trovano  applicazione  qualora  il
committente sia una persona fisica  che  non  esercita  attivita'  di
impresa o professionale. 
 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo
10  settembre  2003,  n.  276  e  successive  modificazioni,  trovano
applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura
previdenziale  e  assicurativa  nei  confronti  dei  lavoratori   con
contratto di lavoro autonomo. Le medesime  disposizioni  non  trovano
applicazione in relazione ai contratti  di  appalto  stipulati  dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  Le  disposizioni  dei  contratti
collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del  decreto  legislativo
10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni,  hanno  effetto
esclusivamente in relazione  ai  trattamenti  retributivi  dovuti  ai
lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto
in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi".