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DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2003, n. 257

Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2016)
Testo in vigore dal:  2-2-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 20

Regolamenti
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il consiglio di amministrazione dell'ENEA, è tenuto a predisporre il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente da sottoporre all'approvazione del Ministro delle attività produttive, previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA, in particolare:
a) detta le regole di funzionamento degli organi dell'ente individuando i loro compiti specifici;
b) definisce la struttura organizzativa dell'ente individuando l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle singole unità previste dagli articoli 13 e 14, nonché delle unità di secondo livello nelle quali esse si articolano, ivi compreso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché l'istituzione di un sistema di controlli coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
c) definisce le procedure per la nomina dei responsabili delle unità organizzative previste dagli articoli 13 e 14;
d) definisce le modalità per la gestione e l'amministrazione del personale, prevede le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale, individua gli strumenti contrattuali che possono essere utilizzati per l'acquisizione del personale;
e) definisce le modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
f) definisce le procedure per la pianificazione ed il controllo di gestione, nonché per la redazione dei bilanci;
g) definisce procedure e strumenti che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;
h) definisce la disciplina per l'approvvigionamento di beni e servizi in conformità con la normativa nazionale e comunitaria vigente;
i) definisce le regole per il ricorso agli strumenti di cui agli articoli 17 e 18 e stabilisce le modalità di controllo degli stessi;
l) definisce le modalità per le assunzioni e nomine dei dirigenti e di altre funzioni dirigenziali e per le nomine del responsabili delle unità organizzative di primo livello.
3. Il regolamento di organizzazione e funzionamento può prevedere le modalità di adozione di ulteriori regolamenti interni o di altri atti di organizzazione e gestione disciplinandone il procedimento di formazione ed approvazione.
(1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, è soppresso".
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221, ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, è abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".