DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-2-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 98 
                       (Controllo delle spese) 
                (ex art. 88 eecc; art. 60 cod. 2003) 
 
  1. Nel fornire le prestazioni e i  servizi  aggiuntivi  rispetto  a
quelli di cui all'articolo 94, i fornitori di un servizio di  accesso
adeguato a internet a banda  larga  e  di  servizi  di  comunicazione
vocale in conformita' degli  articoli  da  94  a  97  definiscono  le
condizioni e modalita' in modo  tale  che  l'utente  finale  non  sia
costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che
non sono indispensabili per il servizio richiesto. 
  2. I fornitori di un servizio di  accesso  adeguato  a  internet  a
banda  larga  e  di  servizi   di   comunicazione   vocale   indicati
all'articolo 94 che prestano servizi a norma dell'articolo 96 offrono
le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato 6, parte  A,
secondo  quanto  applicabile,  di  modo  che  i  consumatori  possano
sorvegliare e controllare le proprie spese. Tali fornitori attuano un
sistema per evitare una  cessazione  ingiustificata  dei  servizi  di
comunicazione vocale o di un servizio di accesso adeguato a  internet
a banda larga per i consumatori di cui all'articolo 95,  comprendente
un meccanismo adeguato per verificare il perdurare  dell'interesse  a
fruire del servizio. Il presente comma si applica anche  agli  utenti
finali che sono microimprese e organizzazioni senza scopo di lucro di
cui al decreto legislativo del ((3 luglio 2017, n. 117.)) 
  3. L'Autorita', se constata  che  le  prestazioni  sono  ampiamente
disponibili, puo' disapplicare le disposizioni del comma 2  in  tutto
il territorio nazionale o in parte di esso. 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
930) che "Nei confronti dei  soggetti  esercenti  la  radiodiffusione
sonora, nonche' la radiodiffusione televisiva in  ambito  locale,  le
sanzioni amministrative previste dall'articolo 98  del  codice  delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo". 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 ha disposto: 
  - (con l'art. 10, comma 2) che "Per le violazioni degli obblighi di
cui al comma 1,  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
applica ai  soggetti  che  non  ottemperano  alla  propria  decisione
vincolante   la   sanzione   amministrativa    pecuniaria    prevista
dall'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1°  agosto  2003,
n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da
15.000 euro a 150.000 euro"; 
  - (con l'art. 10, comma 3) che "Per le violazioni degli obblighi di
cui all'articolo 4, commi 1, ultimo periodo, e 2, il Ministero  dello
sviluppo  economico  applica  ai   soggetti   che   non   ottemperano
all'obbligo di comunicazione ivi previsto la sanzione  amministrativa
pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 9, secondo  periodo,  del
decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  recante  Codice  delle
comunicazioni elettroniche, in misura da 5.000 euro a 50.000 euro"; 
  - (con l'art. 10, comma 4) che "Per le violazioni degli obblighi di
cui all'articolo 4, comma 4, il Ministero  dello  sviluppo  economico
applica ai soggetti che non  ottemperano  all'obbligo  di  consentire
l'accesso  alle  informazioni  richieste  ivi  previsto  la  sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 9, secondo
periodo del decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da  5.000  euro  a
50.000 euro"; 
  -  (con  l'art.  15,  comma  1)  che  le  presenti   modifiche   si
applicheranno a decorrere dal 1° luglio 2016.