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DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2003, n. 173

Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-7-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-8-2008
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Art. 3

Disposizioni transitorie e finali
1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ed in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 2:
a) il Ministro dell'economia e delle finanze può procedere al conferimento di incarichi di consulenza, con le modalità previste dalla normativa vigente, a soggetti di comprovata professionalità estranei all'amministrazione, su materie di competenza dei Dipartimenti, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario, da individuare con decreto ministeriale. La predetta indisponibilità può avere ad oggetto un numero di posti di livello dirigenziale non superiore, per l'intero Ministero, a quindici;
b) gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, si configurano come uffici di livello dirigenziale generale. Sono contestualmente soppressi gli Uffici centrali del bilancio costituiti sulla base del precedente ordinamento, gli Uffici centrali di ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e presso l'Istituto Superiore di sanità e l'Istituto Superiore per la previdenza e la sicurezza sul lavoro, le cui competenze sono trasferite, rispettivamente, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri ed all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, nonché l'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po, le cui funzioni residue sono esercitate dalla Ragioneria provinciale dello Stato di Parma. I dipartimenti provinciali indicati al comma 5 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni, si configurano come uffici di livello dirigenziale non generale. Resta fermo il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale generale del Ministero. Resta parimenti fermo il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale non generale del Ministero;
c) le funzioni della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica continuano ad essere svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, che può avvalersi della struttura di supporto dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
d)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
.
e)
((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
. La partecipazione al predetto Comitato di indirizzo è gratuita;
f) della Commissione consultiva per la riscossione, operante presso l'Agenzia delle entrate, fa parte il Comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, un ufficiale generale di tale Corpo;
g) è istituita, presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in sostituzione degli organismi e delle commissioni che esercitano compiti analoghi, una Commissione per la trasparenza dei giochi, con il compito di vigilare sulla regolarità dell'esercizio dei giochi, di esprimere pareri su questioni giuridiche attinenti alla materia, anche in ordine alla risoluzione in via amministrativa, nei casi previsti dalla legge, delle relative contestazioni, nonché di esprimere pareri sulle modifiche normative concernenti la materia.
Le risorse finanziarie utilizzate per gli organismi e le commissioni soppressi ai sensi della presente lettera nonché quelle derivanti dall'applicazione del secondo periodo della lettera d) del presente comma sono destinate al funzionamento della predetta commissione per la trasparenza dei giochi nonché all'applicazione di quanto previsto dalla lettera f) del presente comma in ordine alla Commissione consultiva per la riscossione. I compensi in favore dei componenti delle predette commissioni sono determinati, tenendo conto di quanto previsto dal periodo precedente, con decreto ministeriale.
2. In sede di prima applicazione dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto legislativo, ferma restando l'applicabilità ai direttori delle Agenzie fiscali dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 luglio 2002, n. 145, il termine di durata triennale dell'incarico dei direttori e dei collegi dei revisori dei conti delle Agenzie decorre dalla data in cui le Agenzie sono state rese operative. I comitati direttivi delle Agenzie fiscali continuano ad operare sino alla costituzione dei comitati di gestione, da effettuare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", sono aggiunte le seguenti: " e, per il comparto delle Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime".
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede, con le modalità previste dall'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, all'approvazione del nuovo statuto dell'Agenzia del demanio. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto il comitato di gestione delibera, ai sensi degli articoli 70, comma 2, e 71, comma 3, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, i nuovi regolamenti di contabilità e di amministrazione, da approvare con le modalità previste dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999.
5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applicano al personale dell'Agenzia del demanio fino alla stipulazione del relativo contratto collettivo di lavoro, da riferire ad uno specifico settore individuato nello statuto. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il personale in servizio presso l'Agenzia del demanio può optare per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. In tale caso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il personale che esercita la predetta opzione è assegnato ad altra Agenzia fiscale o ad altra pubblica amministrazione.
5-bis. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e quello relativo alla indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale assunto successivamente a detta data.
6. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli