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DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2003, n. 173

Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-7-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-8-2008
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Art. 2

Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia
e delle finanze e degli organismi collegiali
1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze, anche a seguito di quanto disposto dall'articolo 1 del presente decreto, nonché dall'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
b) al riordino degli Uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato in relazione alle più complesse ed onerose funzioni derivanti dalla nuova articolazione strutturale dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché all'esigenza di uniformare, unitamente all'ampliamento delle basi conoscitive, le attività di previsione, gestione, controllo e monitoraggio dei flussi di finanza pubblica;
c) al riassetto ed alla razionalizzazione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da rendere operanti, ove ne sussista l'effettiva esigenza, presso ciascun Dipartimento o presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa, anche attraverso la trasformazione di funzioni dirigenziali in rapporti di lavoro o di consulenza. La predetta trasformazione può avere ad oggetto un numero di posti di livello dirigenziale non superiore, per l'intero Ministero, a quindici. Nell'attuazione del presente comma si provvede alla soppressione della Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, nonché degli organismi inutili;
d)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
.
e) alla razionalizzazione dell'attività ispettiva e delle relative strutture, assicurando che i servizi ispettivi del Ministero già esistenti svolgano i loro compiti nelle materie di competenza del Dipartimento dal quale dipendono.