DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2003, n. 173

Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-7-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 22-8-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.
  Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia
            e delle finanze e degli organismi collegiali

  1.  Con  regolamento  da  emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis,   della   legge   23   agosto   1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni,  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, si provvede:
    a)  alla  riorganizzazione  degli  Uffici di livello dirigenziale
generale del Ministero dell'economia e delle finanze, anche a seguito
di  quanto  disposto  dall'articolo  1  del presente decreto, nonche'
dall'articolo  9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
    b)  al  riordino  degli  Uffici  centrali  del  bilancio  e delle
ragionerie  provinciali  dello Stato in relazione alle piu' complesse
ed  onerose  funzioni derivanti dalla nuova articolazione strutturale
dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive   modificazioni,   nonche'   all'esigenza  di  uniformare,
unitamente  all'ampliamento  delle  basi conoscitive, le attivita' di
previsione,  gestione, controllo e monitoraggio dei flussi di finanza
pubblica;
    c)  al  riassetto  ed  alla  razionalizzazione degli organismi di
analisi,  consulenza  e  studio di elevata specializzazione istituiti
presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da  rendere
operanti,  ove  ne  sussista  l'effettiva  esigenza,  presso  ciascun
Dipartimento  o  presso  l'Amministrazione  autonoma  dei Monopoli di
Stato,  assicurando  in  ogni  caso  l'invarianza  della spesa, anche
attraverso  la trasformazione di funzioni dirigenziali in rapporti di
lavoro  o  di  consulenza.  La  predetta trasformazione puo' avere ad
oggetto un numero di posti di livello dirigenziale non superiore, per
l'intero Ministero, a quindici. Nell'attuazione del presente comma si
provvede  alla  soppressione  della  Cabina di regia nazionale di cui
all'articolo  5  del  decreto  legislativo  5  dicembre 1997, n. 430,
nonche' degli organismi inutili;
    d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)).
    e)   alla  razionalizzazione  dell'attivita'  ispettiva  e  delle
relative strutture, assicurando che i servizi ispettivi del Ministero
gia'  esistenti  svolgano  i loro compiti nelle materie di competenza
del Dipartimento dal quale dipendono.