DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)).

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli artt. 156, 176, commi 3, 4 ,5 e 6, e 182 che entrano in vigore il 30/7/2003; dalla medesima data si osservano altresi' i termini in materia di ricorsi di cui agli artt. 149, comma 8, e 150, comma 2. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-9-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 126 
                   (Dati relativi all'ubicazione) 
 
 
   1. I dati relativi all'ubicazione diversi  dai  dati  relativi  al
traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti  pubbliche  di
comunicazione o di servizi di comunicazione  elettronica  accessibili
al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente  o
l'contraente  ha  manifestato  previamente   il   proprio   consenso,
revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata  necessari
per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto. 
   2. Il fornitore del servizio, prima  di  richiedere  il  consenso,
informa gli utenti e gli abbonati  sulla  natura  dei  dati  relativi
all'ubicazione diversi dai dati  relativi  al  traffico  che  saranno
sottoposti  al  trattamento,  sugli   scopi   e   sulla   durata   di
quest'ultimo, nonche' sull'eventualita' che i dati siano trasmessi ad
un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto. 
   3. L'utente e l'contraente che manifestano il proprio consenso  al
trattamento  dei  dati  relativi  all'ubicazione,  diversi  dai  dati
relativi  al  traffico,  conservano   il   diritto   di   richiedere,
gratuitamente  e  mediante  una  funzione  semplice,   l'interruzione
temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla
rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni. 
   4. Il trattamento dei dati  relativi  all'ubicazione  diversi  dai
dati relativi al traffico,  ai  sensi  dei  commi  1  ,  2  e  3,  e'
consentito unicamente ((a  persone  autorizzate  al  trattamento,  ai
sensi dell'articolo 2-quaterdecies, che  operano))  sono  la  diretta
autorita' del fornitore del  servizio  di  comunicazione  elettronica
accessibile al pubblico o, a seconda dei casi,  del  fornitore  della
rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a
valore aggiunto. Il trattamento e' limitato a quanto e'  strettamente
necessario per la fornitura del servizio a  valore  aggiunto  e  deve
assicurare l'identificazione ((della persona autorizzata)) che accede
ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.