stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 17 giugno 2003, n. 223

Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
nascondi
Testo in vigore dal:  26-3-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

Articolazione dei controlli
1. L'ispettorato centrale repressione frodi e le aziende sanitarie locali, per quanto di competenza, assicurano sul territorio nazionale:
a) controlli all'origine, cioè presso gli stabilimenti, al fine di verificare, che gli stessi operino in conformità alla normativa vigente e che i prodotti ivi fabbricati o detenuti in una fase intermedia, o messi in commercio, rispondano ai requisiti di legge; in caso di sospetto di inosservanza ai suddetti obblighi di legge, dispongono i controlli suppletivi e, qualora il sospetto sia fondato, mettono in atto le misure restrittive ritenute più idonee;
b) controlli a destinazione, da espletarsi per campione e in modo non discriminatorio:
1) nei luoghi di destinazione finale, siano essi magazzini di stoccaggio, esercizi di vendita all'ingrosso o al minuto, stabilimenti produttivi che utilizzano materie prime o altre sostanze da impiegarsi in alimentazione animale, al fine di verificare, mediante controlli a campione ed eventualmente con prelevamento ed analisi di laboratorio, la conformità dei prodotti alle specifiche disposizioni normative in materia;
2) durante il trasporto dei prodotti sul territorio nazionale, sia che lo stesso sia considerato territorio di transito che di destinazione finale;
c) controlli sui luoghi di produzione agricola, in cui sono fabbricati o utilizzati i prodotti, per procedere a controlli mirati volti ad acquisire ogni utile informazione circa la natura e l'origine dei prodotti stessi.
2. Gli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome assicurano il necessario coordinamento delle attività di competenza regionale.
3. Nel caso dei controlli disposti nel luogo di cui al comma 1, lettera b), qualora sia constatata la non conformità dei prodotti alle disposizioni normative disciplinanti le specifiche materie, le aziende sanitarie locali segnalano all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari territorialmente competenti tali difformità.
4. L'ispettorato centrale repressione frodi e le aziende sanitarie locali adottano le misure più adeguate al caso, imponendo al destinatario o ad altra figura commerciale autorizzata, sulla base degli accertamenti svolti dagli organismi competenti, una delle seguenti operazioni:
a) adeguamento dei prodotti alle specifiche disposizioni di legge entro un termine stabilito;
b) eventuale neutralizzazione della nocività;
c) utilizzazione per altri fini;
d) rinvio nel Paese d'origine, previa informazione alla autorità competente dello Stato membro dove ha sede lo stabilimento d'origine;
e) distruzione dei prodotti.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27))
.
6. Le spese relative alle operazioni di cui ai commi 3 e 4 sono a carico dello speditore, del destinatario o di ogni altra figura commerciale autorizzata.
7. Alle spese relative ai controlli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432.