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DECRETO LEGISLATIVO 4 giugno 2003, n. 127

Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).

note: Entrata in vigore del decreto: 7-6-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/2010)
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Testo in vigore dal:  11-6-2010
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Art. 10

Comitato di valutazione
1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dell'attività di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale, sulla base dei criteri di valutazione e dei parametri di qualità definiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
2. Il comitato di valutazione è composto da otto membri esterni all'ente, scelti tra esperti anche stranieri, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, due dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. Il presidente e i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attività di ricerca dell'ente. (3) (5)
((6))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto (con l'art. 2, comma 141) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 140, del medesimo decreto è soppresso il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e l'Agenzia di cui al medesimo D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64 subentra nei rapporti giuridici in essere dei comitati soppressi.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente è soppresso il ComitatO di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127