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DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2003, n. 167

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

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Testo in vigore dal:  26-7-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di funzioni e compiti
degli Uffici metrici provinciali
1. Sono trasferiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province le funzioni amministrative ed i compiti esercitati, ai sensi del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dagli Uffici metrici provinciali che hanno sede nella regione autonoma della Sardegna.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- L'art. 56, primo comma, della citata legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è il seguente:
«Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonché le norme di attuazione del presente statuto.».
Note all'art. 1:
- Il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (Approvazione del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1890, n. 216.
- Il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 (Approvazione del regolamento per il servizio metrico), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1909, n. 128.
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 252 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180.