DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-4-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 25-6-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4
                Durata massima dell'orario di lavoro

  1.  I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima
settimanale dell'orario di lavoro.
  2.  La  durata  media  dell'orario  di lavoro non puo' in ogni caso
superare,  per  ogni  periodo  di  sette  giorni, le quarantotto ore,
comprese le ore di lavoro straordinario.
  3.  Ai  fini  della disposizione di cui al comma 2, la durata media
dell'orario  di  lavoro  deve  essere  calcolata con riferimento a un
periodo non superiore a quattro mesi.
  4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il
limite  di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a
fronte  di  ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione
del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
  5.  ((COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)).