DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 2002, n. 297

Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
Testo in vigore dal: 24-10-2003
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
  abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge 10 gennaio 1935, n. 112;
b) il titolo I ed il titolo II, ad eccezione degli articoli 11, primo
   comma,  15,  sesto  comma, 21, primo comma, 27, commi 1 e 3, della
   legge  29  aprile  1949,  n.  264,  e  successive  integrazioni  e
   modificazioni;
c) gli  articoli  23,  primo comma, lettera a), 27 e 29, primo comma,
   lettera a) della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
d) gli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
e) gli  articoli  2,  3,  4,  5,  6,  7,  9,  10, 11, 12, 13 e 14 del
   decreto-legge   3   febbraio   1970,   n.   7,   convertito,   con
   modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;
f) la  legge  28  febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed
   integrazioni,  ad  eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3,
   4, 5, 6 e 7, e degli articoli 21 e 22;
g) l'articolo  25,  commi  1,  2,  3, 4, 5, 6, 7 e 12, della legge 23
   luglio 1991, n. 223;
h) gli  articoli  9-bis,  commi 1, 4, 5, 7 e 8, e 9-ter, comma 1, del
   decreto-legge   1   ottobre   1996,   n.   510,   convertito,  con
   modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
i) articolo   2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
   settembre 1963, n. 2053. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.Lgs.  10  settembre 2003, n. 276 (con l'art. 86, comma 11) ha
disposto  che  "L'abrogazione  ad  opera  dell'articolo 8 del decreto
legislativo  19  dicembre  2002, n. 297, della disciplina dei compiti
della commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 5 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si intende riferita alle regioni a
statuto  speciale  per  le  quali  non sia effettivamente avvenuto il
trasferimento  delle  funzioni  in  materia  di  lavoro  ai sensi del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469".