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DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2002, n. 306

Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2010)
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Testo in vigore dal:  10-7-2010
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Art. 3

Impedimento delle operazioni di controllo
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impedisce l'espletamento delle funzioni di controllo di cui al , o, comunque, ne ostacola lo svolgimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro.
((
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal citato regolamento (CE) n. 1580/2007, ovvero le fornisce in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a euro 1.550
))
2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati di cui all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.