DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231

Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/11/2002. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 30-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
                   (( (Saggio degli interessi). )) 
 
  ((1. Gli interessi moratori sono  determinati  nella  misura  degli
interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali  tra  imprese
e' consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso,
nei limiti previsti dall'articolo 7. 
  2. Il tasso di riferimento e' cosi' determinato: 
    a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce  il  ritardo,
e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; 
    b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo,
e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno. 
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del tasso
di riferimento, curandone la pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana nel quinto  giorno  lavorativo  di  ciascun
semestre solare.)) 
                                                                ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo  si
applicano alle transazioni commerciali concluse a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013".