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DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2002, n. 9

Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/1/2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2003)
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Testo in vigore dal:  1-1-2003
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Art. 8

1. Al comma 9 dell'articolo 141 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, chiunque, a qualsiasi titolo o per qualunque finalità, gareggia in velocità con veicoli a motore, è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro, nonché con la confisca del veicolo con il quale è stata commessa la violazione. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.".
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla
L. 1 agosto 2002, n. 168, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 07/08/2002.