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DECRETO LEGISLATIVO 4 maggio 2001, n. 207

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/2008)
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Testo in vigore dal:  16-6-2001

Art. 8

Funzioni degli organi di Governo
1. Gli organi di Governo dell'azienda pubblica di servizi alla persona esercitano le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi ed i programmi di attività e di sviluppo e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto, e comunque provvede alla nomina del direttore; alla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; all'individuazione ed assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite; all'approvazione dei bilanci; alla verifica dell'azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti; all'approvazione delle modifiche statutarie ed i regolamenti interni.