DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 25/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 53. 
Lavoro notturno legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1  e  2,
                           lettere a) e b) 
 
  1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore  6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di  un
anno di eta' del bambino. 
  2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: 
    a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni
o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; 
    b) la lavoratrice  o  il  lavoratore  che  sia  l'unico  genitore
affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni; 
    b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un  minore,
nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia,  e  comunque
non oltre il dodicesimo anno di eta' o, in alternativa ed alle stesse
condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con
la stessa. 
  3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera  c),  della  legge  9
dicembre 1977, n. 903, non sono altresi' obbligati a prestare  lavoro
notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un
soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  e
successive modificazioni. 
  ((3-bis. Ferma restando le sanzioni di cui all'articolo 18-bis  del
decreto legislativo  8  aprile  2003,  n.  66,  l'inosservanza  delle
disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3,  ove  rilevata  nei
due  anni  antecedenti  alla  richiesta  della  certificazione  della
parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto  legislativo
11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni  previste  dalle
regioni  e  dalle  province  autonome  nei  rispettivi   ordinamenti,
impedisce  al  datore  di  lavoro  il  conseguimento   delle   stesse
certificazioni)).