DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 25/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 29. 
                (( (Trattamento economico e normativo 
      (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)). )) 
 
  ((1. Per il congedo di cui all'articolo 27-bis e' riconosciuta  per
tutto il periodo un'indennita' giornaliera  pari  al  100  per  cento
della  retribuzione.  Il  trattamento  economico   e   normativo   e'
determinato  ai  sensi  dell'articolo  22,  commi  da  2   a   7,   e
dell'articolo 23. 
  2. Per il congedo di cui all'articolo 28 il trattamento economico e
normativo e' quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.))