DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-7-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
vigente al 28/05/2023
Testo in vigore dal: 30-3-2023
al: 14-7-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente 
 
  1.  Se  il  reato  e'  stato  commesso   dalle   persone   indicate
nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non  risponde  se  prova
che: 
    a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima
della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di  gestione
idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 
    b) il compito di vigilare sul funzionamento  e  l'osservanza  dei
modelli di curare il  loro  aggiornamento  e'  stato  affidato  a  un
organismo dell'ente dotato di autonomi  poteri  di  iniziativa  e  di
controllo; 
    c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i
modelli di organizzazione e di gestione; 
    d) non vi e' stata omessa  o  insufficiente  vigilanza  da  parte
dell'organismo di cui alla lettera b). 
  2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio  di
commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1,
devono rispondere alle seguenti esigenze: 
    a)  individuare  le  attivita'  nel  cui  ambito  possono  essere
commessi reati; 
    b)  prevedere  specifici  protocolli  diretti  a  programmare  la
formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in  relazione  ai
reati da prevenire; 
    c) individuare modalita' di gestione  delle  risorse  finanziarie
idonee ad impedire la commissione dei reati; 
    d)   prevedere   obblighi   di   informazione    nei    confronti
dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento  e  l'osservanza
dei modelli; 
    e) introdurre un sistema  disciplinare  idoneo  a  sanzionare  il
mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 
  ((2-bis. I modelli di cui al comma 1,  lettera  a),  prevedono,  ai
sensi  del  decreto  legislativo  attuativo  della   direttiva   (UE)
2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019,
i canali di segnalazione interna,  il  divieto  di  ritorsione  e  il
sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma  2,  lettera  e).))
((48)) 
  2-ter. L'adozione  di  misure  discriminatorie  nei  confronti  dei
soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al  comma  2-bis  puo'
essere  denunciata  all'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  per   i
provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante,  anche
dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. 
  2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto
segnalante e' nullo. Sono altresi' nulli il mutamento di mansioni  ai
sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonche'  qualsiasi  altra
misura  ritorsiva  o  discriminatoria  adottata  nei  confronti   del
segnalante. E' onere del datore di lavoro, in  caso  di  controversie
legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti,
licenziamenti, trasferimenti,  o  sottoposizione  del  segnalante  ad
altra  misura  organizzativa  avente  effetti  negativi,  diretti   o
indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla  presentazione
della segnalazione,  dimostrare  che  tali  misure  sono  fondate  su
ragioni estranee alla segnalazione stessa. 
  3. I  modelli  di  organizzazione  e  di  gestione  possono  essere
adottati, garantendo le esigenze di cui al comma  2,  sulla  base  di
codici di comportamento redatti  dalle  associazioni  rappresentative
degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di  concerto
con i Ministeri competenti,  puo'  formulare,  entro  trenta  giorni,
osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i reati. (6) 
  4. Negli enti  di  piccole  dimensioni  i  compiti  indicati  nella
lettera  b),  del  comma  1,  possono  essere   svolti   direttamente
dall'organo dirigente. 
4-bis. Nelle societa' di capitali il collegio sindacale, il consiglio
di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono
svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al  comma  1,
lettera b). 
  5. E' comunque disposta la confisca  del  profitto  che  l'ente  ha
tratto dal reato, anche nella forma per equivalente. 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il Decreto 26 giugno 2003, n. 201 ha disposto (con l'art. 8,  comma
1) che "Per i codici di  comportamento  inviati  al  Ministero  della
giustizia  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
regolamento, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 6, comma
3, del decreto legislativo n. 231 del 2001, decorre da tale data". 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ha disposto (con l'art.  24,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto  hanno  effetto  a
decorrere dal 15 luglio 2023".