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DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 275

Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

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vigente al 10/12/2024
Testo in vigore dal:  26-7-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'articolo 5;
Visto il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed il Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, nonché i successivi Regolamenti della Commissione recanti modifiche ed integrazioni agli allegati di cui al predetto Regolamento (CE) n. 338/97;
Visto, altresì, il Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, riguardante il divieto di introduzione nella Comunità di pellicce e prodotti manufatturati di talune specie di animali selvatici originari da paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifica all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150
1. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle, leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note al titolo:
- Il testo dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 è riportato nelle note alle premesse.

Nota alle premesse:
- Gli articoli 76 e 87 della Costituzione recitano:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999".
- L'art. 5 della suddetta legge così recita:
"Art. 5 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 31 luglio 1999 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti commissioni parlamentari che devono essere espressi entra sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Nello stesso termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, il Governo è delegato ad emanare disposizioni per il riordino del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo per le violazioni in danno del bilancio dell'Unione europea, conformemente ai principi e alle indicazioni contenute nella convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee approvata a Bruxelles il 26 luglio 1995, nonché adeguate norme di coordinamento ed armonizzazione, per assicurare, in base ai principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, la piena applicabilità nell'ordinamento nazionale delle sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunitari".
- Il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 061 del 3 marzo 1997.
- Il regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 140 del 30 maggio 1997.
- Il regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di Paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 308 del 9 novembre 1991.

Note all'art. 1:
- La legge 7 febbraio 1992, n. 150, reca: "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.".
- Il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, reca: "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione".
- La legge 13 marzo 1993, n. 59, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione.".
- Per quanto concerne il regolamento n. 338/97, vedere note alle premesse.
- L'art. 11, comma 2a) del suddetto regolamento così recita:
"2.a) Tuttavia, le licenze e i certificati, nonché i documenti rilasciati in base ad essi, non sono considerati validi qualora un'autorità competente ovvero la commissione, in consultazione con l'organo che ha provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che il rilascio è avvenuto sulla base dell'erronea considerazione che ricorressero tutti i presupposti richiesti.".
- Per quanto concerne il regolamento n. 939/97, vedere note alle premesse.
- L'art. 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento CE n. 338/97 così recita:
"b) Nel caso di piante riprodotte artificialmente le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono derogabili nel rispetto delle norme speciali stabilite dalla commissione e riguardanti:
i) l'uso di certificati fitosanitari;
ii) il commercio da parte di commercianti registrati e delle istituzioni scientifiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo; e
iii) il commercio di ibridi.".