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DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2001, n. 202

Disposizioni correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

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Testo in vigore dal:  14-6-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 55, comma 1, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visto l'articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 78, comma 26, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative del decreto medesimo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifica al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
1. All'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti e per il grado percentuale di menomazione.".
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 1o marzo 2000.

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costutuzione conferisce tra l'altro al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo del comma 1 dell'art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), così recita:
"1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a decorrere dal 1o gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, in seguito denominato "testo unico", dalle seguenti gestioni separate:
1) industria;
2) artigianato;
3) terziario, per le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;
4) altre attività di diversa natura, quali credito, assicurazione, enti pubblici;
b) revisione, per effetto della disposizione di cui alla lettera a), dei criteri di classificazione dei datori di lavoro di cui all'art. 9 del testo unico;
c) previsione delle tariffe corrispondenti alle gestioni di cui alla lettera a), anche tenuto conto dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché del tasso di infortuni sul lavoro;
d) previsione di distinti tassi di premio, determinati ai sensi dell'art. 40, terzo comma del testo unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di cui alla lettera a);
e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui alla lettera c) anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché previsione della modifica dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di un premio integrativo a copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;
f) individuazione di nuovi parametri per la determinazione delle retribuzioni per i prestatori d'opera che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile, salvo quanto disposto dall'art. 118 del testo unico, fermo restando che tali retribuzioni non potranno comunque risultare inferiori al minimale di legge stabilito ai sensi degli articoli 116 e 234 del citato testo unico per la liquidazione delle rendite;
g) previsione del riordino, anche con riferimento a situazioni pregresse, dell'art. 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e degli articoli 80 e 146 del testo unico, al fine di ricondurre entro termini temporali certi e predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei propri provvedimenti errati in materia di prestazioni, precisando, tra l'altro, che il mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'INAIL successivamente al riconoscimento delle prestazioni conseguente all'impiego di nuove e più precise metodiche o strumentazioni d'indagine, purché non riconducibile a dolo o colpa grave e fermo restando il potere di revisione dell'istituto, ai sensi degli articoli 83, 137 e 146 del testo unico entro i termini ultimi di revisionabilità delle rendite, non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della rettifica;
h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi in quota capitaria dovuta dai lavoratori autonomi del datore agricoltura, nonché dell'aliquota contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti, e previsione, per gli anni successivi, della loro rideterminazione con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio compatibile con le specificità che caratterizzano il settore ed ad assicurare il risanamento, l'efficacia e l'economicità della gestione, in relazione agli obiettivi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
i) previsione fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, dell'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ancorché vi siano previsioni contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale ed agli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'art. 9 del testo unico, nonché ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici individuazione dei relativi riferimenti retributivi e classificativi ai fini tariffari;
l) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione di congrue risorse economiche, la cui entità sarà definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diretto a sostenere e finanziare, in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico-visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione; i progetti saranno approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo i criteri di priorità che dovranno essere determinati attraverso una direttiva quadro da approvare, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio della delega di cui al presente comma; nella direttiva saranno fissati anche le modalità di formulazione dei progetti ed i termini di invio, nonché l'entità delle risorse che annualmente l'Istituto destinerà al finanziamento ed al sostegno dei progetti di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene;
m) previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali, fermo restando che sono considerate professionali anche quelle non comprese nell'elenco delle quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa;
n) previsione di un sistema di rivalutazione delle rendite secondo uno schema misto che preveda annualmente la rivalutazione ai prezzi con assorbimento di tale incremento nell'anno in cui scatterebbe, sulla base della vigente legislazione, la rivalutazione connessa alla variazione delle retribuzioni;
o) previsione della revisione del sistema di finanziamento e del livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonché quelli del comparto delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse rivenienti per tali finalità dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;
p) revisione della normativa in materia di cumulo fra il trattamento di revendita a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai sensi dell'art. 85 del testo unico;
q) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, della destinazione da parte dell'INAIL, sulla base degli indirizzi emanati dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative delle regioni, di una quota parte delle somme annualmente incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione, per promuovere o finanziare progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonché per sostenere o finanziare, in tutto o in parte, sulla base di criteri e modalità approvati dal consiglio di amministrazione, in forma analoga a quanto previsto per i progetti di cui alla lettera l), progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro;
r) riordinamento organico dei compiti e della gestione del casellario centrale infortuni, prevedendo:
1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i gestori pubblici e provati di forme di assicurazione infortuni, professionali e non professionali, di comunicare al casellario le informazioni necessarie per identificare il soggetto, la cause e le circostanze dell'infortunio, e i postumi nei modi e nei termini disciplinati da apposito regolamento ministeriale;
2) l'obbligo per il casellario di fornire ai soggetti di cui al numero 1) informazioni aggregate ovvero sull'esistenza di precedenti, con modalità che utilizzino nella misura massima possibile le moderne tecnologie comunicative;
3) un ordinamento del casellario che, ferma restando la utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL, ne garantisca l'autonomia con previsione di una separata gestione nell'ambito del bilancio del-l'INAIL e di un organo di Governo e gestione espressione dei soggetti interessati;
s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi;
t) semplificazione e snellimento delle procedure, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;
u) previsione di una specifica disposizione per la tutela dell'infortunio in itinere che recepisca i principi giurisprudenziali consolidati in materia".
- Per il titolo e gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si veda in nota al titolo.
- Il comma 2 dell'art. 55 della legge già citata n. 144/1999, come modificato dall'art. 78, comma 26, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), è il seguente:
"2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro due anni, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi".

Nota all'art. 1:
- Il comma 2 dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 38/2000, come modificato dal presente decreto, così recita:
"2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni , comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico . Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti , che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti e per il grado percentuale di menomazione".