DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-7-2022
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 60-bis 
       (Istituzione e attivita' del Nucleo della Concretezza). 
 
  1. Ferme le competenze dell'Ispettorato  di  cui  all'articolo  60,
comma 6, e dell'Unita' per la semplificazione  e  la  qualita'  della
regolazione di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2006, n. 233,  e'  istituito,  presso  il  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  il
Nucleo  delle  azioni  concrete  di   miglioramento   dell'efficienza
amministrativa, denominato "Nucleo della Concretezza". 
  2. Con decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro  dell'interno,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da  effettuare
nelle regioni, negli  enti  strumentali  regionali,  negli  enti  del
Servizio sanitario regionale e negli enti  locali,  e'  approvato  il
Piano  triennale  delle  azioni  concrete  per   l'efficienza   delle
pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente  dal  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri.
Il Piano contiene: 
    a) le azioni dirette a garantire la corretta  applicazione  delle
disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza
e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e  la  conformita'
dell'attivita' amministrativa ai principi  di  imparzialita'  e  buon
andamento; 
    b) le tipologie di azioni  dirette  a  incrementare  l'efficienza
delle pubbliche amministrazioni, anche  con  riferimento  all'impiego
delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei; 
    c) l'indicazione delle modalita' di svolgimento  delle  attivita'
del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli  enti
strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale  e
degli enti locali. 
    3. Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione
delle misure indicate nel Piano di cui al comma 2.  A  tal  fine,  in
collaborazione con l'Ispettorato di cui  all'articolo  60,  comma  6,
effettua sopralluoghi e visite finalizzati a  rilevare  lo  stato  di
attuazione   delle   disposizioni   da    parte    delle    pubbliche
amministrazioni, nonche' le modalita' di organizzazione e di gestione
dell'attivita' amministrativa alla luce dei  criteri  di  efficienza,
efficacia ed economicita', proponendo eventuali misure correttive. Le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
agenzie e gli enti pubblici non  economici  nazionali  realizzano  le
misure correttive entro tempi  definiti  e  comunque  nei  limiti  di
quelli indicati nel Piano di cui al comma 2. 
  4. Di ogni  sopralluogo  e  visita  e'  redatto  processo  verbale,
sottoscritto dal rappresentante  dell'amministrazione  o  da  un  suo
delegato, da cui risultano le visite e le  rilevazioni  eseguite,  le
richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita,  nonche'
le risposte e i  chiarimenti  ricevuti.  Il  verbale  contiene  anche
l'indicazione  delle  eventuali   misure   correttive   e,   per   le
amministrazioni di cui al terzo periodo  del  comma  3,  del  termine
entro il quale le stesse devono  essere  attuate.  L'amministrazione,
nei tre giorni successivi,  puo'  formulare  osservazioni  e  fornire
ulteriori documenti. 
  5.  I  verbali  redatti  in  occasione  di  sopralluoghi  e  visite
effettuati in comuni o in altri enti locali sono trasmessi  anche  al
prefetto territorialmente competente. 
  6. Le pubbliche amministrazioni provvedono  alla  comunicazione  al
Nucleo  della  Concretezza  dell'avvenuta  attuazione  delle   misure
correttive entro  quindici  giorni  dall'attuazione  medesima,  fermo
restando, per le pubbliche amministrazioni di cui  al  terzo  periodo
del comma 3, il rispetto del termine assegnato dal Nucleo medesimo. 
  7. L'inosservanza del termine assegnato, ai sensi del comma 3,  per
l'attuazione  delle  misure   correttive   rileva   ai   fini   della
responsabilita' dirigenziale e disciplinare e determina  l'iscrizione
della pubblica amministrazione inadempiente in un  elenco  pubblicato
nel sito del Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri. Entro il  30  giugno  di  ogni  anno,  il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette  una  relazione  sugli
esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l'evidenziazione dei  casi
di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica  amministrazione,
al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti. Il Ministro  per  la
pubblica amministrazione trasmette tale  relazione  alle  Camere,  ai
fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari. 
                                                              ((116)) 
 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, ha disposto (con l'art.  1,  comma
1, lettera a)) che "Ai sensi  di  quanto  previsto  dall'articolo  6,
comma 1, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2021,   n.   113,   per   le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta  dipendenti,
sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del  Piano
integrato di  attivita'  e  organizzazione  (PIAO),  gli  adempimenti
inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni: 
  a) [...] articoli 60-bis (Piano delle azioni  concrete)  [...]  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".