DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 55-ter 
   (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). 
 
  1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in  tutto  o
in  parte,  fatti  in  relazione   ai   quali   procede   l'autorita'
giudiziaria,  e'  proseguito  e  concluso  anche  in   pendenza   del
procedimento penale. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N.
165)). ((Per le infrazioni per le quali e' applicabile  una  sanzione
superiore  alla  sospensione  dal  servizio  con   privazione   della
retribuzione  fino  a  dieci  giorni,  l'ufficio  competente  per   i
procedimenti disciplinari)), nei  casi  di  particolare  complessita'
dell'accertamento  del  fatto  addebitato  al  dipendente  e   quando
all'esito dell'istruttoria non  dispone  di  elementi  sufficienti  a
motivare   l'irrogazione   della   sanzione,   puo'   sospendere   il
procedimento disciplinare fino al termine di quello  penale((.  Fatto
salvo quanto  previsto  al  comma  3,  il  procedimento  disciplinare
sospeso puo' essere riattivato qualora  l'amministrazione  giunga  in
possesso  di  elementi   nuovi,   sufficienti   per   concludere   il
procedimento,  ivi  incluso  un  provvedimento  giurisdizionale   non
definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilita' di  adottare  la
sospensione  o  altri  provvedimenti  cautelari  nei  confronti   del
dipendente.)) ((71)) 
  2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso,  si  conclude  con
l'irrogazione di una sanzione  e,  successivamente,  il  procedimento
penale viene definito con una sentenza  irrevocabile  di  assoluzione
che riconosce che il fatto addebitato al dipendente  non  sussiste  o
non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo  non  lo
ha   commesso,   ((l'ufficio   competente    per    i    procedimenti
disciplinari)), ad istanza di parte da proporsi entro il  termine  di
decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita'  della  pronuncia  penale,
riapre il procedimento disciplinare  per  modificarne  o  confermarne
l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. ((71)) 
  3. Se il procedimento disciplinare si conclude con  l'archiviazione
ed il processo penale con  una  sentenza  irrevocabile  di  condanna,
((l'ufficio competente per i procedimenti  disciplinari))  riapre  il
procedimento disciplinare per adeguare le  determinazioni  conclusive
all'esito  del  giudizio  penale.  Il  procedimento  disciplinare  e'
riaperto,  altresi',  se  dalla  sentenza  irrevocabile  di  condanna
risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede  disciplinare
comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata  applicata
una diversa. ((71)) 
  ((4.  Nei  casi  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3,  il  procedimento
disciplinare  e',  rispettivamente,  ripreso  o  riaperto,   mediante
rinnovo della  contestazione  dell'addebito,  entro  sessanta  giorni
dalla comunicazione della sentenza, da parte  della  cancelleria  del
giudice, all'amministrazione di appartenenza del  dipendente,  ovvero
dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge
secondo quanto previsto  nell'articolo  55-bis  con  integrale  nuova
decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello  stesso.
Ai fini delle determinazioni conclusive,  l'ufficio  procedente,  nel
procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni
dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.))
((71)) 
 
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AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art.  22,  comma
13) che "Le disposizioni  di  cui  al  Capo  VII  si  applicano  agli
illeciti disciplinari commessi successivamente alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto".