DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 55-quinquies 
               (False attestazioni o certificazioni). 
 
  1.  Fermo  quanto  previsto  dal  codice  penale,   il   lavoratore
dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente  la
propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei  sistemi  di
rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente,  ovvero
giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione  medica
falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con  la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro  400  ad  euro
1.600. La medesima pena si applica  al  medico  e  a  chiunque  altro
concorre nella commissione del delitto. 
  2.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  il  lavoratore,   ferme   la
responsabilita' penale e disciplinare  e  le  relative  sanzioni,  e'
obbligato  a  risarcire  il  danno  patrimoniale,  pari  al  compenso
corrisposto a titolo di retribuzione nei  periodi  per  i  quali  sia
accertata la mancata prestazione, nonche' ((il  danno  d'immagine  di
cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.)) ((71)) 
  3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della  pena
per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione
disciplinare della radiazione dall'albo ed altresi', se dipendente di
una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con  il  servizio
sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza
dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano  se
il  medico,  in  relazione   all'assenza   dal   servizio,   rilascia
certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati
ne' oggettivamente documentati. 
  ((3-bis. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  55-quater,
comma  1,  lettere  a)  e  b),  i  contratti   collettivi   nazionali
individuano  le  condotte  e  fissano  le   corrispondenti   sanzioni
disciplinari   con   riferimento   alle   ipotesi   di   ripetute   e
ingiustificate assenze dal servizio in continuita'  con  le  giornate
festive e di riposo settimanale, nonche' con riferimento ai  casi  di
ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali e'
necessario  assicurare  continuita'   nell'erogazione   dei   servizi
all'utenza.)) ((71)) 
 
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AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art.  22,  comma
13) che "Le disposizioni  di  cui  al  Capo  VII  si  applicano  agli
illeciti disciplinari commessi successivamente alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto".