DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-4-2020
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 55-quater 
                    (Licenziamento disciplinare). 
 
  1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa  o
per giustificato  motivo  e  salve  ulteriori  ipotesi  previste  dal
contratto collettivo, si applica comunque  la  sanzione  disciplinare
del licenziamento nei seguenti casi: 
    a)  falsa  attestazione  della  presenza  in  servizio,  mediante
l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o  con  altre
modalita'  fraudolente,  ovvero  giustificazione   dell'assenza   dal
servizio mediante una  certificazione  medica  falsa  o  che  attesta
falsamente uno stato di malattia; 
    b) assenza priva di  valida  giustificazione  per  un  numero  di
giorni, anche non continuativi,  superiore  a  tre  nell'arco  di  un
biennio o comunque per piu' di sette giorni nel  corso  degli  ultimi
dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in  caso  di  assenza
ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; 
    c)   ingiustificato   rifiuto    del    trasferimento    disposto
dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; 
    d) falsita' documentali o dichiarative  commesse  ai  fini  o  in
occasione  dell'instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  ovvero   di
progressioni di carriera; 
    e)  reiterazione  nell'ambiente  di  lavoro  di  gravi   condotte
aggressive o moleste o minacciose  o  ingiuriose  o  comunque  lesive
dell'onore e della dignita' personale altrui; 
    f)  condanna  penale  definitiva,  in  relazione  alla  quale  e'
prevista  l'interdizione  perpetua   dai   pubblici   uffici   ovvero
l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. 
    f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di  comportamento,
ai sensi dell'articolo 54, comma 3; (71) 
    f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa,  dell'infrazione
di cui all'articolo 55-sexies, comma 3; (71) 
    f-quater) la reiterata  violazione  di  obblighi  concernenti  la
prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede
disciplinare,  della  sospensione  dal  servizio   per   un   periodo
complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio; (71) 
    f-quinquies)  insufficiente  rendimento,  dovuto  alla  reiterata
violazione degli  obblighi  concernenti  la  prestazione  lavorativa,
stabiliti  da  norme  legislative  o  regolamentari,  dal   contratto
collettivo    o    individuale,    da    atti     e     provvedimenti
dell'amministrazione  di  appartenenza,  e  rilevato  dalla  costante
valutazione negativa della performance  del  dipendente  per  ciascun
anno dell'ultimo triennio,  resa  a  tali  specifici  fini  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  n.  150  del
2009. (71) 
  1-bis. Costituisce falsa attestazione della  presenza  in  servizio
qualunque modalita' fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di
terzi, per far risultare  il  dipendente  in  servizio  o  trarre  in
inganno  l'amministrazione  presso  la  quale  il  dipendente  presta
attivita' lavorativa circa il rispetto dell'orario  di  lavoro  dello
stesso. Della violazione risponde anche chi abbia  agevolato  con  la
propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. (67) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75. (71) 
  3. Nei casi di cui al comma  1,  lettere  a),  d),  e)  ed  f),  il
licenziamento e'  senza  preavviso.  Nei  casi  in  cui  le  condotte
punibili  con  il  licenziamento  sono  accertate  in  flagranza,  si
applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies. (71) 
  3-bis.  Nel  caso  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  la   falsa
attestazione della  presenza  in  servizio,  accertata  in  flagranza
ovvero mediante strumenti di sorveglianza o  di  registrazione  degli
accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare
senza stipendio del dipendente, fatto salvo  il  diritto  all'assegno
alimentare nella misura  stabilita  dalle  disposizioni  normative  e
contrattuali  vigenti,  senza   obbligo   di   preventiva   audizione
dell'interessato. La sospensione e' disposta dal  responsabile  della
struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne  venga  a  conoscenza
per primo, dall'ufficio di cui  all'articolo  55-bis,  comma  4,  con
provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto
ore dal  momento  in  cui  i  suddetti  soggetti  ne  sono  venuti  a
conoscenza. La violazione di tale termine non determina la  decadenza
dall'azione  disciplinare   ne'   l'inefficacia   della   sospensione
cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui
essa sia imputabile. (67) 
  3-ter. Con il medesimo provvedimento di  sospensione  cautelare  di
cui al comma 3-bis si procede anche  alla  contestuale  contestazione
per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi
all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma  4.  Il  dipendente  e'
convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un  preavviso  di
almeno quindici giorni e  puo'  farsi  assistere  da  un  procuratore
ovvero  da  un  rappresentante  dell'associazione  sindacale  cui  il
lavoratore  aderisce   o   conferisce   mandato.   Fino   alla   data
dell'audizione, il dipendente  convocato  puo'  inviare  una  memoria
scritta o, in  caso  di  grave,  oggettivo  e  assoluto  impedimento,
formulare motivata istanza di  rinvio  del  termine  per  l'esercizio
della sua difesa per un periodo non superiore  a  cinque  giorni.  Il
differimento del termine a difesa del dipendente puo' essere disposto
solo una volta nel corso  del  procedimento.  L'Ufficio  conclude  il
procedimento entro  trenta  giorni  dalla  ricezione,  da  parte  del
dipendente, della  contestazione  dell'addebito.  La  violazione  dei
suddetti  termini,  fatta  salva  l'eventuale   responsabilita'   del
dipendente cui  essa  sia  imputabile,  non  determina  la  decadenza
dall'azione disciplinare ne' l'invalidita' della  sanzione  irrogata,
purche' non  risulti  irrimediabilmente  compromesso  il  diritto  di
difesa  del  dipendente  e  non  sia  superato  il  termine  per   la
conclusione del procedimento di cui  all'articolo  55-bis,  comma  4.
(67) 
  3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia  al  pubblico
ministero e la segnalazione alla competente procura  regionale  della
Corte  dei  conti  avvengono  entro  venti  giorni   dall'avvio   del
procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei  conti,  quando
ne ricorrono  i  presupposti,  emette  invito  a  dedurre  per  danno
d'immagine entro  tre  mesi  dalla  conclusione  della  procedura  di
licenziamento. L'azione di  responsabilita'  e'  esercitata,  con  le
modalita' e nei termini di cui all'articolo 5  del  decreto-legge  15
novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta  giorni  successivi  alla
denuncia,  senza  possibilita'  di  proroga.  L'ammontare  del  danno
risarcibile e' rimesso alla valutazione equitativa del giudice  anche
in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di  informazione  e
comunque  l'eventuale  condanna  non  puo'  essere  inferiore  a  sei
mensilita' dell'ultimo stipendio  in  godimento,  oltre  interessi  e
spese di giustizia. (67) (73) ((98)) 
  3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per  i  dirigenti  che
abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti  privi  di
qualifica dirigenziale, per i responsabili  di  servizio  competenti,
l'omessa  attivazione  del  procedimento  disciplinare   e   l'omessa
adozione  del   provvedimento   di   sospensione   cautelare,   senza
giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con
il licenziamento e di esse e' data  notizia,  da  parte  dell'ufficio
competente   per   il   procedimento   disciplinare,    all'Autorita'
giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di  eventuali
reati. (67) 
  3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e  3-ter  e  quelli
conclusivi  dei  procedimenti  di  cui  al  presente  articolo   sono
comunicati all'Ispettorato per  la  funzione  pubblica  ai  sensi  di
quanto previsto dall'articolo 55-bis, comma 4. (73) 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  Il D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116 ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) le modifiche si  applicano  agli  illeciti  disciplinari  commessi
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
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AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art.  22,  comma
13) che "Le disposizioni  di  cui  al  Capo  VII  si  applicano  agli
illeciti disciplinari commessi successivamente alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (73) 
  Il D.Lgs. 20 luglio 2017, n.  118,  nel  modificare  l'art.  1  del
D.Lgs. 20 giugno 2016, n.  116,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 5, comma 1) che "Sono fatti salvi gli  effetti  gia'  prodotti
dal decreto legislativo n. 116 del 2016". 
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AGGIORNAMENTO (98) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9 gennaio - 10  aprile  2020,
n.  61  (in  G.U.  1ª  s.s.  15/04/2020,  n.   16),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale del secondo, terzo e quarto  periodo
del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n.  165  del  2001,
come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs.  n.  116
del 2016".