DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
vigente al 09/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 55-bis 
          (Forme e termini del procedimento disciplinare). 
 
  ((1. Per le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista
l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il  procedimento
disciplinare e' di competenza del responsabile della struttura presso
cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per  le  quali  e'
previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal
contratto collettivo.)) ((71)) 
  ((2. Ciascuna amministrazione, secondo  il  proprio  ordinamento  e
nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio  per  i
procedimenti disciplinari competente per le infrazioni  punibili  con
sanzione  superiore  al  rimprovero  verbale  e  ne  attribuisce   la
titolarita' e responsabilita'.)) ((71)) 
  ((3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono  prevedere  la
gestione unificata  delle  funzioni  dell'ufficio  competente  per  i
procedimenti  disciplinari,  senza  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.)) ((71)) 
  ((4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater,  commi
3-bis  e  3-ter,  per  le  infrazioni  per  le  quali   e'   prevista
l'irrogazione  di  sanzioni  superiori  al  rimprovero  verbale,   il
responsabile  della  struttura  presso   cui   presta   servizio   il
dipendente, segnala immediatamente, e comunque  entro  dieci  giorni,
all'ufficio  competente  per  i  procedimenti  disciplinari  i  fatti
ritenuti di rilevanza disciplinare di  cui  abbia  avuto  conoscenza.
L'Ufficio   competente   per   i   procedimenti   disciplinari,   con
immediatezza e  comunque  non  oltre  trenta  giorni  decorrenti  dal
ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal  momento  in  cui
abbia  altrimenti  avuto  piena  conoscenza  dei  fatti  ritenuti  di
rilevanza   disciplinare,   provvede   alla   contestazione   scritta
dell'addebito e convoca l'interessato, con  un  preavviso  di  almeno
venti giorni, per l'audizione in contraddittorio  a  sua  difesa.  Il
dipendente puo' farsi  assistere  da  un  procuratore  ovvero  da  un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o  conferisce
mandato.  In  caso  di  grave  ed  oggettivo  impedimento,  ferma  la
possibilita'  di  depositare  memorie  scritte,  il  dipendente  puo'
richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per  una  sola
volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in
misura corrispondente. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  54-bis,
comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del
procedimento. L'ufficio competente per  i  procedimenti  disciplinari
conclude  il  procedimento,  con  l'atto  di   archiviazione   o   di
irrogazione   della   sanzione,   entro   centoventi   giorni   dalla
contestazione dell'addebito. Gli atti  di  avvio  e  conclusione  del
procedimento  disciplinare,  nonche'  l'eventuale  provvedimento   di
sospensione cautelare del dipendente,  sono  comunicati  dall'ufficio
competente   di   ogni   amministrazione,   per    via    telematica,
all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro  venti  giorni  dalla
loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il
nominativo dello stesso e' sostituito da un codice  identificativo.))
((71)) 
  ((5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente,
nell'ambito del  procedimento  disciplinare,  e'  effettuata  tramite
posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente  dispone
di idonea casella di  posta,  ovvero  tramite  consegna  a  mano.  In
alternativa all'uso  della  posta  elettronica  certificata  o  della
consegna  a  mano,   le   comunicazioni   sono   effettuate   tramite
raccomandata postale con ricevuta di ritorno.  Per  le  comunicazioni
successive  alla  contestazione  dell'addebito,  e'   consentita   la
comunicazione tra l'amministrazione ed i  propri  dipendenti  tramite
posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione,  ai
sensi  dell'articolo  47,  comma  3,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche  al  numero  di  fax  o
altro indirizzo di  posta  elettronica,  previamente  comunicati  dal
dipendente o dal suo procuratore.)) ((71)) 
  6. Nel  corso  dell'istruttoria,  ((l'Ufficio  per  i  procedimenti
disciplinari puo'  acquisire  da  altre  amministrazioni  pubbliche))
informazioni  o  documenti   rilevanti   per   la   definizione   del
procedimento. La predetta  attivita'  istruttoria  non  determina  la
sospensione  del  procedimento,  ne'  il  differimento  dei  relativi
termini. ((71)) 
  7. Il ((...)) dipendente o il dirigente, appartenente  alla  stessa
((o a una diversa)) amministrazione pubblica dell'incolpato  ((...)),
che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio  o  di  servizio  di
informazioni rilevanti per un  procedimento  disciplinare  in  corso,
rifiuta,  senza  giustificato  motivo,  la  collaborazione  richiesta
((dall'Ufficio disciplinare)) procedente ovvero  rende  dichiarazioni
false  o  reticenti,   e'   soggetto   all'applicazione,   da   parte
dell'amministrazione di  appartenenza,  della  sanzione  disciplinare
della sospensione dal servizio  con  privazione  della  retribuzione,
commisurata alla gravita'  dell'illecito  contestato  al  dipendente,
fino ad un massimo di quindici giorni. ((71)) 
  8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo,  in
un'altra amministrazione pubblica, il  procedimento  disciplinare  e'
avviato  o  ((concluso  e))   la   sanzione   e'   applicata   presso
quest'ultima. ((In caso di trasferimento del dipendente  in  pendenza
di  procedimento   disciplinare,   l'ufficio   per   i   procedimenti
disciplinari  che  abbia  in  carico  gli  atti  provvede  alla  loro
tempestiva   trasmissione   al   competente   ufficio    disciplinare
dell'amministrazione presso cui il dipendente e' trasferito. In  tali
casi il procedimento disciplinare  e'  interrotto  e  dalla  data  di
ricezione   degli   atti   da   parte    dell'ufficio    disciplinare
dell'amministrazione presso cui il dipendente e' trasferito decorrono
nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione
del procedimento. Nel caso in cui  l'amministrazione  di  provenienza
venga a  conoscenza  dell'illecito  disciplinare  successivamente  al
trasferimento del dipendente, la stessa  Amministrazione  provvede  a
segnalare immediatamente  e  comunque  entro  venti  giorni  i  fatti
ritenuti di rilevanza disciplinare  all'Ufficio  per  i  procedimenti
disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente  e'  stato
trasferito e dalla data  di  ricezione  della  predetta  segnalazione
decorrono i termini per  la  contestazione  dell'addebito  e  per  la
conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare
vengono  in  ogni  caso  comunicati  anche   all'amministrazione   di
provenienza del dipendente.)) ((71)) 
  9. ((La cessazione del rapporto di lavoro estingue il  procedimento
disciplinare salvo che per  l'infrazione  commessa  sia  prevista  la
sanzione  del  licenziamento  o  comunque  sia  stata   disposta   la
sospensione cautelare dal servizio. In  tal  caso  le  determinazioni
conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed  economici
non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.)) ((71)) 
  ((9-bis. Sono nulle le disposizioni  di  regolamento,  le  clausole
contrattuali o le disposizioni  interne,  comunque  qualificate,  che
prevedano  per  l'irrogazione  di  sanzioni  disciplinari   requisiti
formali o  procedurali  ulteriori  rispetto  a  quelli  indicati  nel
presente  articolo  o  che   comunque   aggravino   il   procedimento
disciplinare.)) ((71)) 
  ((9-ter.  La  violazione  dei  termini  e  delle  disposizioni  sul
procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a  55-quater,
fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui  essa  sia
imputabile, non determina la decadenza dall'azione  disciplinare  ne'
l'invalidita' degli atti  e  della  sanzione  irrogata,  purche'  non
risulti  irrimediabilmente  compromesso  il  diritto  di  difesa  del
dipendente, e le modalita'  di  esercizio  dell'azione  disciplinare,
anche in ragione della natura  degli  accertamenti  svolti  nel  caso
concreto,  risultino  comunque  compatibili  con  il   principio   di
tempestivita'. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  55-quater,
commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la
contestazione dell'addebito e  il  termine  per  la  conclusione  del
procedimento.)) ((71)) 
  ((9-quater. Per il personale docente, educativo  e  amministrativo,
tecnico e ausiliario  (ATA)  presso  le  istituzioni  scolastiche  ed
educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per
le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla  sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni e' di
competenza del responsabile della struttura in possesso di  qualifica
dirigenziale  e  si  svolge  secondo  le  disposizioni  del  presente
articolo. Quando il responsabile della  struttura  non  ha  qualifica
dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni  piu'
gravi  di  quelle  indicate  nel  primo  periodo,   il   procedimento
disciplinare  si  svolge  dinanzi  all'Ufficio   competente   per   i
procedimenti disciplinari.)) ((71)) 
 
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AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art.  22,  comma
13) che "Le disposizioni  di  cui  al  Capo  VII  si  applicano  agli
illeciti disciplinari commessi successivamente alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto".