DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-8-2021
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 52 
                      Disciplina delle mansioni 
  (Art.56 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.25 del 
d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del 
                        d.lgs n.387 del 1998) 
 
  1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le
quali e'  stato  assunto  o  alle  mansioni  equivalenti  nell'ambito
dell'area  di  inquadramentoovvero  a  quelle   corrispondenti   alla
qualifica superiore che abbia successivamente acquisito  per  effetto
delle procedure selettive di cui all'articolo 35,  comma  1,  lettera
a).  L'esercizio  di  fatto  di  mansioni  non  corrispondenti   alla
qualifica di appartenenza non ha effetto ai  fini  dell'inquadramento
del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 
  ((1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e  del
personale docente della scuola, delle accademie, dei  conservatori  e
degli istituti assimilati, sono inquadrati  in  almeno  tre  distinte
aree funzionali. La contrattazione collettiva individua  un'ulteriore
area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione.  Le
progressioni all'interno della stessa area avvengono,  con  modalita'
stabilite  dalla  contrattazione  collettiva,   in   funzione   delle
capacita' culturali e  professionali  e  dell'esperienza  maturata  e
secondo  principi  di  selettivita',  in  funzione   della   qualita'
dell'attivita'  svolta  e  dei   risultati   conseguiti,   attraverso
l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di  almeno
il 50 per cento delle  posizioni  disponibili  destinata  all'accesso
dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche
fra  qualifiche  diverse,  avvengono  tramite  procedura  comparativa
basata sulla valutazione positiva  conseguita  dal  dipendente  negli
ultimi  tre  anni  in   servizio,   sull'assenza   di   provvedimenti
disciplinari, sul  possesso  di  titoli  o  competenze  professionali
ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti  per  l'accesso
all'area dall'esterno, nonche' sul numero e sulla  tipologia  de  gli
incarichi  rivestiti.  In  sede  di   revisione   degli   ordinamenti
professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto
per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle  di  corrispondenza
tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di  cui  al
secondo  periodo,  sulla  base   di   requisiti   di   esperienza   e
professionalita'    maturate     ed     effettivamente     utilizzate
dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in
deroga al possesso del  titolo  di  studio  richiesto  per  l'accesso
all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si  provvede
nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato disponibili a legislazione vigente)). 
  1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70. 
  2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro  puo'
essere adibito a  mansioni  proprie  della  qualifica  immediatamente
superiore: 
  a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non  piu'  di  sei
mesi, prorogabili fino  a  dodici  qualora  siano  state  avviate  le
procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto  al  comma
4; 
  b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per  ferie,
per la durata dell'assenza. 
 
  3. Si considera svolgimento di  mansioni  sUperiori,  ai  fini  del
presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente,  sotto
il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti  propri
di dette mansioni. 
  4. Nei casi di  cui  al  comma  2,  per  il  periodo  di  effettiva
prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per  la
qualifica  superiore.  Qualora  l'utilizzazione  del  dipendente  sia
disposta  per  sopperire   a   vacanze   dei   posti   in   organico,
immediatamente, e comunque nel  termine  massimo  di  novanta  giorni
dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette  mansioni,
devono essere  avviate  le  procedure  per  la  copertura  dei  posti
vacanti. 
  5. Al  di  fuori  delle  ipotesi  di  cui  al  comma  2,  e'  nulla
l'assegnazione del lavoratore a mansioni  proprie  di  una  qualifica
superiore,  ma  al  lavoratore  e'  corrisposta  la   differenza   di
trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha
disposto l'assegnazione  risponde  personalmente  del  maggior  onere
conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano  in  sede  di
attuazione della nuova  disciplina  degli  ordinamenti  professionali
prevista dai contratti collettivi  e  con  la  decorrenza  da  questi
stabilita.  I  medesimi   contratti   collettivi   possono   regolare
diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale  data,
in nessun caso lo svolgimento di  mansioni  superiori  rispetto  alla
qualifica di appartenenza, puo' comportare il diritto ad  avanzamenti
automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.