DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-7-2019
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 39 
  ((Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette)) 
 
   1. ((Le amministrazioni pubbliche promuovono o  propongono,  anche
per  profili  professionali  delle  aree  o  categorie  previste  dai
contratti collettivi di comparto per i quali non e' previsto il  solo
requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto  dei  principi  di
cui all'articolo 35, comma 3,  del  presente  decreto,  programmi  di
assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12  marzo  1999,  n.
68, destinati  ai  soggetti  titolari  del  diritto  al  collocamento
obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima  legge  n.
68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998,
n. 407,)) sulla base delle direttive impartite dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica  e  dal
Ministero del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali,  cui
confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza  del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.300  con  le  decorrenze   previste
dall'articolo 10, commi 3 e 4,  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n.303.