DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
vigente al 30/05/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-7-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 34 
              Gestione del personale in disponibilita' 
(Art.35-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.21  del  d.lgs
                           n.80 del 1998) 
 
   1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi  elenchi
secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto  di
lavoro. 
   2. Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo  e  per  gli  enti  pubblici  non  economici  nazionali,  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi  anche,  ai  fini
della  riqualificazione  professionale  del  personale  e  della  sua
ricollocazione in altre amministrazioni, della  collaborazione  delle
strutture regionali e provinciali di cui al  decreto  legislativo  23
dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento
con l'elenco di cui al comma 3. 
   3.  Per  le  altre  amministrazioni,  l'elenco  e'  tenuto   dalle
strutture regionali e provinciali di cui al  decreto  legislativo  23
dicembre 1997, n. 469, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione  professionale
e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi
regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.  469,
nel  provvedere  all'organizzazione   del   sistema   regionale   per
l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2. 
   3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul  sito
istituzionale delle amministrazioni competenti. 
   4. Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi  elenchi
ha diritto all'indennita' di cui all'articoLo 33,  comma  8,  per  la
durata massima ivi prevista. La spesa  relativa  grava  sul  bilancio
dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento  ad  altra
amministrazione, ovvero al  raggiungimento  del  periodo  massimo  di
fruizione  dell'indennita'  di  cui  al  medesimo  comma  8.  ((Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di  lavoro  si
intende definitivamente risolto  alla  data  del  raggiungimento  del
periodo massimo di fruizione dell'indennita' di cui al  comma  8  del
medesimo articolo 33,  ovvero,  prima  del  raggiungimento  di  detto
periodo massimo, qualora il dipendente in  disponibilita'  rinunci  o
non  accetti  per  due  volte  l'assegnazione   disposta   ai   sensi
dell'articolo  34-bis  nell'ambito  della  provincia   dallo   stesso
indicata)). Gli oneri sociali relativi alla  retribuzione  goduta  al
momento  del  collocamento   in   disponibilita'   sono   corrisposti
dall'amministrazione  di  appartenenza  all'ente   previdenziale   di
riferimento per tutto il periodo della disponibilita'. Nei  sei  mesi
anteriori alla data di scadenza del termine di cui  all'articolo  33,
comma  8,  il  personale  in  disponibilita'  puo'  presentare,  alle
amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione,  in
deroga all'articolo 2103 del codice  civile,  nell'ambito  dei  posti
vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in  posizione
economica inferiore della stessa o di inferiore area o  categoria  di
un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al  fine  di
ampliare  le  occasioni   di   ricollocazione.   In   tal   caso   la
ricollocazione non puo' avvenire prima dei  trenta  giorni  anteriori
alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il
personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha  diritto
all'indennita' di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto
di  essere  successivamente  ricollocato  nella  propria   originaria
qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure
di  mobilita'  volontaria  di  cui  all'articolo  30.  In   sede   di
contrattazione   collettiva   con   le    organizzazioni    sindacali
maggiormente  rappresentative  possono   essere   stabiliti   criteri
generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e  al
sesto periodo. 
   5. I contratti collettivi  nazionali  possono  riservare  appositi
fondi per la riqualificazione professionale del personale  trasferito
ai sensi  dell'articolo  33  o  collocato  in  disponibilita'  e  per
favorire forme di incentivazione alla ricollocazione  del  personale.
in particolare mediante mobilita' volontaria. 
   6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e  successive
modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni
a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici
mesi, ((ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi
dirigenziali  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  6,   nonche'   al
conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  all'articolo  15-septies  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,)) sono subordinate alla
verificata   impossibilita'   di   ricollocare   il   personale    in
disponibilita' iscritto nell'apposito elenco ((e  in  possesso  della
qualifica  e  della  categoria  di  inquadramento   occorrenti)).   I
dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono
essere assegnati, nell'ambito  dei  posti  vacanti  in  organico,  in
posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta
o presso quelle individuate  ai  sensi  dell'articolo  34-bis,  comma
5-bis. Gli  stessi  dipendenti  possono,  altresi',  avvalersi  della
disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui  i
dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato
o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si
avvalgono dell'articolo 23-bis il  termine  di  cui  all'articolo  33
comma  8  resta  sospeso  e   l'onere   retributivo   e'   a   carico
dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente. 
   7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti  dalla
minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita' restano a
disposizione del loro bilancio e possono  essere  utilizzate  per  la
formazione  e  la  riqualificazione  del   personale   nell'esercizio
successivo. 
   8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n.  267,  relative  al  collocamento  in  disponibilita'
presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.